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La radiazione solare ultravioletta: un rischio per i lavoratori all’aperto
Fonte Inail
I raggi solari devono essere considerati a tutti gli effetti un rischio di natura professionale per tutti i lavoratori che lavorano all’aperto.
La permanenza al sole per un periodo più o meno prolungato, specie se la pelle non è abbronzata, può provocare la comparsa dell’eritema solare: arrossamento della pelle, spesso accompagnato da bruciore e/o gonfi ore della zona interessata. Se l’esposizione è stata particolarmente intensa possono anche comparire ustioni.
Oltre a questi fenomeni, la prolungata esposizione ai raggi solari è responsabile dell’invecchiamento precoce e di malattie, anche gravi, quali diversi tipi di tumore cutaneo, a carico della pelle.
Non tutti abbiamo la stessa pelle ed è importante sapere a quale fototipo apparteniamo: più basso è il fototipo e maggiore sarà il rischio di malattie della pelle a seguito di una lunga e non protetta esposizione ai raggi solari.
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Strage di Viareggio - incidente ferroviario
Riceviamo e pubblichiamo l'appello dei sei RLS che si sono costitui parte civile nella strage di Viareggio.
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I disturbi muscolo-scheletrici (DMS) di origine lavorativa sono la malattia professionale più diffusa in Europa, malgrado gli ingenti sforzi per prevenirli; tra di loro i più comuni sono il mal di schiena e le patologie muscolo scheletriche degli arti superiori. Tre dei quattro più comuni rischi di DMS sono: “i movimenti ripetuti di mano o braccio”; “posizioni sedute prolungate” e “sollevamento o movimentazione di pazienti o di carichi pesanti”.
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Esplosione in falegnameria, un morto
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Responsabilità dei committenti in qualità di amministratore di fatto e amministratore di diritto
Sentenza : Cassazione Penale, Sez. 4, 18 dicembre 2020, n. 36438
Caduta dall'alto durante i lavori di ristrutturazione di un ristorante: responsabilità dei committenti in qualità di amministratore di fatto e amministratore di diritto. Principio di effettività
In questa sentenza la Suprema Corte ha ricordato che "il principio di effettività in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro rende riferibile l'inosservanza delle norme precauzionali a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa".
Ha anche ribadito che la giurisprudenza consolidata vuole "in materia di responsabilità colposa, che il committente di lavori dati in appalto debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza e pertanto debba scegliere l'appaltatore, e più in generale il soggetto al quale affida l'incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa".
Il committente, inoltre, "ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati".
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