RLST

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  • “RLS & la Vigilanza”

     Tratto dal Seminario SIRS Bologna 19 Novembre 2012

    Un intervento dal titolo “RLS e la Vigilanza”, a cura di Leonildo Morisi, fa inoltre un sunto dei compiti del RLS, sottolineando le sue funzioni proprie di controllo, promozione e vigilanza.
     
    L’intervento inizia con un excursus storico sulla gestione della sicurezza sul lavoro in Italia, ad esempio con riferimento al fatto che“tra il 1946 e il 1955 gli infortuni sul lavoro in Italia passarono da circa 439.000 casi ad oltre 1.104.455” o alla normativa  approvatanegli anni ’50 cercando di “garantire la sicurezza dei lavoratori ‘ignoranti’ attraverso la sola prevenzione tecnica”. Si ricorda in particolare la funzione assegnata all’Ispettorato del Lavoro di “accertare l’applicazione della normativa sulla sicurezza e fare rapporto al magistrato inquirente”.
  • "Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro"

    Assemblea nazionale CGIL, CISL, UIL “Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro”

    12 MAGGIO 2021
    ORE 10.00

    Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro Iniziativa12521

  • Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

     unitaria rls rlstin questo momento così difficile per il nostro Paese, in cui la grave emergenza sa­nitaria, dovuta al diffondersi del COVID19, ha imposto a tutti i cittadini di modifi­care le proprie abitudini e stili di vita, il Governo e tutte le Istituzioni fanno appel­lo a ogni singolo cittadino affinché si assuma responsabilità civile e solidarietà, al fine di evitare la diffusione dell’infezione e contenere il fenomeno.
    Ed è per questo motivo che ora, più che mai, è necessario innalzare il livello di at­tenzione per prevenire il diffondersi del virus e salvaguardare, la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori che in molti settori, sono a tutt’oggi chiamati a svolgere la propria attività così come previsto nell’ultimo DPCM dell’11 marzo 2020 (allegati1 e 2).
    Ricordiamo, quindi, a tutti i RLS che, nel rispetto di quanto previsto nell’ultimo DPCM, dell’11 marzo 2020, in modalità di confronto e consultazione da parte delDatore di lavoro, in collaborazione con l’RSPP e il Medico competente (ove già previsto), in ordine alle attività produttive e professionali che non risultino sospese(allegato 1 e 2 del DCPM, 11 marzo 2020), sia necessario assumere protocolli di sicurezza anti­ contagio – che prevedano, almeno, la distanza minima tra soggetti(anche nei locali della mensa aziendale), ma anche, sulla base delle valutazioni di maggior tutela, l’adozione di interventi di natura organizzativa, la distribuzione dispecifici dispositivi di protezione individuale, adeguate e specifiche misure igieni­co sanitarie e, sempre, una costante e ripetuta sanificazione degli ambienti di lavo­ro.
    Laddove, pertanto, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, come principale misura di contenimento, sarà necessario che i datori di lavoro si adoperino per individuare soluzioni di prevenzione adeguate, e se necessa­rio, diversificate e, comunque, specifiche, tra le quali il fornire strumenti di protezione individuale (art. 1, punto 7, lettera d) del DCPM, 11 marzo 2020) o solu­zioni alternative (nel caso non siano ad ora reperibili) che garantiscano la massimatutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.2087 c.c.).

  • Assemblea Regionale

    Assemblea Regionale
    RLS e RLST

    16 Novembre 2017, Ore 9:30 - 13:30
    Auditorium CISL - Via Benedetto Dei 2/a
    Firenze

    Assemblea Regionale RLS2018


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  • Chi e' RLS?

    IL Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza

     Articoli 47 - "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" e 48 - "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale"

     

    • In tutte le aziende o unità produttive, è eletto o nominato il rappresentante per la sicurezza (RLS);

    • esiste un numero minimo di RLS ( 1 sino a 200 dipendenti, 3 da 201 a 1.000 e 6 oltre i 1.000 dipendenti);

    • fino a 15 dipendenti, il RLS può essere individuato su base territoriale o di comparto produttivo, nelle aziende con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto dai lavoratori;

    • il RLS può essere nominato a livello territoriale (RLST) o di comparto produttivo e a livello di “Sito” (es. porti, centri siderurgici, cantieri, …);

    • il RLS deve essere formato (minimo 32 ore iniziali, di cui 12 ore di rischi specifici presenti in azienda) e disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico;

    • il RLS è strumento di consultazione e partecipazione. Consente la consultazione dei lavoratori. La sua stessa elezione vuole promuovere e sostenere un clima partecipativo.

    • Formazione: STRESS LAVORO CORRELATO

       

      A seguito di diverse richieste da parte di alcuni RLS e RLST,l'Azienda USL Toscana Centro - UFC PISLL Ambito Empoleseha deciso di proporre una iniziativa di formazione sullo stress lavoro correlato destinata a RLS-RLST del territorio.

       

      Il tema è di particolare interesse perché lo stress lavoro correlato è oggi il fattore di rischio maggiormente segnalato dai lavoratori sia in Italia che in Europa.

       

       volantino STRESS ASL Empoli

    • Seminario Formativo

      DANNO DIFFERENZIALE,MALATTIA PROFESSIONALE
      INFORTUNI SUL LAVORO

      Seminario Danno Differenziale

      SEMINARIO FORMATIVO - RLS/RLST/RSU/RSA

      ORE 15:30-18; MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 

      SALONE DI VITTORIO, CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA CGIL
      Borgo dei Greci 3, FIRENZE




      INTRODUCE
      Giancarla Casini - Segreteria Cgil Firenze
      MODERA
      Laura Scalia - Resp. Dip. Salute e sicurezza Cgil Firenze
      INTERVENGONO
      Emilio Fabbri - Direttore Inca Cgil Firenze
      Silvio Berlingieri - Resp. UVL Firenze
      A SEGUIRE DIBATTITO
      CONCLUDE
      Sebastiano Calleri - Resp. Salute e Sicurezza Cgil Nazionale

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    • Servizio Prevenzione Protezione

      La gerarchia nell'organigramma del servizio prevenzione protezione in una azienda ben strutturata secondo il D.Lgs 81/08 che caratteristiche dovrebbe avere?

      Il RLS/RLST come si colloca in questo diagramma?

       

      Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) aziendale è organizzato con un Responsabile (RSPP) e vari Addetti (ASPP) in funzione delle dimensioni dell’azienda e/o delle diverse localizzazioni.

      Altre figure che possono essere considerate componenti del SPP sono gli addetti all’emergenza antincendio e primo soccorso, in quanto figure designate che svolgono un ruolo con responsabilità in attività di protezione dai rischi.

      Il numero di componenti, la loro individuazione e la scelta è competenza del datore di lavoro.

      Il RLS/RLST non è un componente del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ma, designato dai lavoratori, si confronta con il SPP in merito alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

      Il RLS/RLST non ha responsabilità specifiche ma deve essere consultato sempre dal Datore di lavoro e dal SPP

      È comunque evidente che il RLS/RLST ha un ruolo fondamentale nel sistema di prevenzione aziendale. È una figura obbligatoria e la mancata consultazione è sanzionata penalmente.

      Il RLS/RLS rappresenta il portavoce di lavoratori, non è un figura che deve predisporre o realizzare misure di prevenzione (compiti di SPP e dei diversi ruoli aziendali – dirigenti/preposti), non ha compiti di sorveglianza o controllo (compiti dei preposti) e l’unica sua responsabilità è nei confronti dei lavoratori che lo hanno eletto o designato.

       

      Il D.Lgs.81/08 non prevede ipotesi sanzionatorie anche per componenti del SPP, in quanto distingue in modo chiaro chi ha il compito di supportare il datore di lavoro nella VDR e nella individuazione delle misure di prevenzione, da chi deve attuare gli interventi (datore di lavoro stesso, dirigenti, preposti).

      In caso di infortunio o malattia professionale i componenti del SPP potrebbero essere ritenuti corresponsabili qualora, nello svolgimento della loro attività, abbiano agito con negligenza, imprudenza o imperizia.

      In pratica, considerando che la responsabilità primaria è comunque del datore di lavoro e/o della gerarchia aziendale, potrebbe essere contestato il concorso di colpa qualora il comportamento dei componenti del SPP possa aver indotto nell’errore il datore di lavoro o i dirigenti nell’adozione di misure di prevenzione (errata VDR, sottostima di rischi, misure di prevenzione proposte non adeguate, ecc.).

       

      Il D.Lgs. 81/08 non prevede ipotesi sanzionatorie per il RLS/RLST e il suo ruolo è incompatibile con quello di RSPP proprio per i motivi sopraesposti.

      In caso di infortuni gravi o mortali qualche sentenza sembrava aver coinvolto anche gli RLS. In realtà si è poi verificato che questi RLS sono stati coinvolti solamente quando all’interno dell’azienda avevano anche compiti operativi specifici come preposti o dirigenti.