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Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro sentenza del 7 giugno 2024, n. 15957
«ambiente lavorativo stressogeno è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie», ancorché apparentemente lecite e/o solo episodiche.
La lavoratrice ricorre al giudice per ottenere il risarcimento per il danno subito a causa delle vessazioni ricevute dal datore di lavoro.
La Corte d'Appello rigetta la sua richiesta, adducendo che la ricorrente era già sanzionata in due occasioni per le medesime motivazioni e le difficoltà relazionali erano imputabili ad un degrado dei rapporti professionali imputabile anche a lei.
La Cassazione ribalta quanto stabilito dalla Corte d'Appello rilevando che l'ambiente lavorativo stressogeno” è configurabile come fatto ingiusto ....
Fatto
1. La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da L.G. avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, che aveva respinto il suo ricorso, volto ad ottenere il risarcimento del danno per le vessazioni datoriali subite.
2. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul mobbing e sullo straining, la Corte territoriale ha considerato generiche le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine alla persecutorietà della condotta di colleghi e superiori, ed insussistente la relativa prova.
3. Il giudice di appello ha rilevato che dalla sentenza n. 132/2008 del Tribunale di Forlì (solo così richiamata) era emerso il mancato assolvimento, da parte del Ministero, dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di ragioni che legittimassero il trasferimento per incompatibilità ambientale della lavoratrice, poi annullato.
4. A fronte delle risultanze della prova testimoniale espletata in quel giudizio ha affermato che le difficoltà relazionali erano imputabili anche alla L.G..
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Interpello n. 5/2024 del 24 ottobre 2024
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale territoriale del Centro
ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla: «Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)»,
in particolare viene chiesto di chiarire “(....)se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 47 del D. Lgs. 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate come una unica entità. Nello specifico il parere richiesto riguarda il numero di RLS che devono essere eletti/designati: 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) ovvero 3 RLS (aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori)”.
Viene, altresì, chiesto di chiarire “(...) se, in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) debba essere un lavoratore appartenente alla RSU e se invece è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima”.
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Circolare n. 4 del 23 settembre 2024
Patente a crediti – prime indicazioni su “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” ex art. 27 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro
Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha, tra l’altro, modificato l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 introducendo la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. La relativa disciplina è oggi contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda a questo Ispettorato la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 8642 del 20 settembre 2024, si forniscono le prime indicazioni.
Rilascio della patente
1. Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
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Sottocategorie
Leggi Regionali
Le normative in vigore a livello della legislazione regionale