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Pubblicata l'ordinanza (n. 2 del 28/5/2026) della Regione Toscana: indicazioni per ridurre i rischi per i lavoratori costretti a lavorare all’aperto o in ambienti esposti a forte calore.
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RITENUTA quindi la necessità, per tutte le aree o zone del territorio toscano interessate dallo svolgimento di attività lavorativa agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, con esposizione prolungata al sole, di disporre, fino al 31 agosto 2026, il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00 segnali un livello di rischio “ALTO”;
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REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE
Delibera, N. 1068 - del 18/10/2021
Oggetto:
Approvazione degli “Indirizzi relativi alla realizzazione dei percorsi formativi regolamentati propedeutici al conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento ai sensi del DM 94 del 07.08.2020”.
Visto il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale ha approvato disposizioni in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in attuazione dell’articolo 73-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Ritenuto di fornire, con il presente atto, indicazioni in merito all’attuazione del decreto n. 94 di cui sopra, con particolare riferimento all’erogazione da parte delle agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR n.1407 del 27.12.2016 e ss.mm.ii. e della DGR n. 894 del 7.8.2017 e ss.mm.ii. della formazione propedeutica al conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento ai sensi del DM 94 del 07.08.2020;
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PIANO MIRATO DI PREVENZIONE (PMP)
STRESS LAVORO CORRELATO
Documento di Buone Pratiche nel settore bancario
REGIONE TOSCANA
. INTRODUZIONE
Il presente documento base del PMP intende fornire indicazioni per verificare la corretta conduzione del processo di VdR da SLC nel settore bancario, con le conseguenti misure correttive e di miglioramento, realizzando una check list di autovalutazione ad uso del DdL, come previsto dal modello nazionale del PMP, e al contempo per procedere a verifiche omogenee da parte dell’organo di vigilanza mediante una seconda check list, concettualmente collegata alla prima. Si è anche ritenuto di portare all’attenzione delle parti sociali, in termini di «buona pratica», numerosi spunti utili a migliorare la qualità della VdR (processo) e l’efficacia delle misure correttive e di miglioramento (esito).
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LEGGE REGIONALE Toscana 4 giugno 2021, n. 18
Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali.
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Accordi di collaborazione
Art. 3 - Programmazione
Art. 4 - Lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali
Art. 5 - Relazione al Consiglio regionale
Art. 6 - Norma finanziaria
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale Visto l’articolo 35 e l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione; .....
Art. 1
Oggetto
1. La Regione Toscana nel perseguimento della fi nalità prioritaria del diritto alla tutela della dignità del lavoratore e del diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto, con la presente legge detta disposizioni per incrementare la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati dalle imprese mediante programmi e piattaforme digitali, prescindendo dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto, nonché la salute e sicurezza della collettività nel caso di prestazioni svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
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Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni
REGIONE TOSCANA
03 Maggio 2020
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione; ....
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ORDINA
ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le seguenti misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri.
Le presenti disposizioni si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi.
Attività di monitoraggio della siero prevalenza Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.
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