Regione Toscana

REGIONE TOSCANA

 

 

 

Ordinanza del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del viru COVID-19 negli ambienti di lavoro

Allegato1 - contenimento della diffusione del virusCOVID-19 negli ambienti di lavoro

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;  ..........

ORDINA

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanitàpubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgentiper fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le seguenti misure di contenimento pertutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblicilocali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condivisodel 14 marzo 2020 richiamato in premessa.

Attività di monitoraggio della siero prevalenza

Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negliambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi,quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendanovolontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specificheOrdinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro

1.Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fattoobbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o lapulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliatoanche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici).Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.

2.La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio daCOVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri, salvo le specificazioni di cui al punto 6;

3.In riferimento al punto 2 è comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:
a) in spazi chiusi in presenza di più persone;
b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;

4.In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;
5.Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;
6.Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche;
7.Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria;
8.La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;
9.Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;
10.Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto.
Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
11.Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali Oltre a quanto previsto nei precedenti punti dall’1 all’11 della presente ordinanza, per gli esercizi commerciali sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:
a)l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l’obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell’Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM
10 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l’accesso ad una sola persona;
b)ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza;
c)l’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
d)l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri;
e) l’obbligo di consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;
f) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;
g) nei mercato all’aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.


Protocollo Anti-Contagio
i.Impiegando la scheda tipo in allegato, i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.
ii.L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività; il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro
30 giorni dalla riapertura.
iii.I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l’adozione da parte dei datori di lavoro delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa.
iv.Il protocollo anti-contagio dovrà essere sempre reso disponibile presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.
v.E’ dato mandato al settore regionale competente per la sicurezza dei luoghi di lavoro all’adozione di provvedimenti tecnici, condivisi nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzati ad individuare procedure standardizzate di controllo da parte dei servizi PISLL del rispetto delle procedure di sicurezza anti-contagio;
Con la presente ordinanza cessa l’efficacia quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 33 del 13 aprile 2020;
La presente ordinanza non sostituisce gli atti regionali già emanati in materia ove compatibili con le presenti disposizioni.

Segue Disposizioni Finali .....