ORDINANZA 40 del 22 aprile 2020
COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati.
Disposizioni per la tutela della salute degli operatori (lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, distaccati, autonomi, fornitori e subfornitori, noli a caldo ecc...) nei cantieri temporaneio mobili sia pubblici che privati
Premessa
Le presenti disposizioni si applicano a tutti i cantieri in corso, ai cantieri sospesi di cui sarà disposta lariapertura durante lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario, ai cantieri la cui consegna dei lavoriavverrà durante lo stato di emergenza.I cantieri in corso devono adeguarsi alle disposizioni di seguito indicate entro sette giorni dallapubblicazione della presente ordinanza, anche al fine di evitare l’interruzione dei lavori; i cantieri sospesi e icantieri la cui consegna dei lavori avverrà durante lo stato di emergenza si adeguano alle presentidisposizioni prima dell’apertura, al momento in cui sarà consentita la ripresa della relativa attività.
Al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, sono formulate le sotto riportate disposizioni per lacommittenza pubblica e privata, imprese affidatarie/i datori di lavoro e per i lavoratori del settore edile,condivise con i servizi PISLL (Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) delle Aziende USL toscane.