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Salute e Sicurezza nel settore ferroviario
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La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel settore ferroviario, tra norme generali e norme speciali
alla memoria delle cinque
vittime sul lavoro di Brandizzo
(31 agosto 2023)
1. A Brandizzo, l’ultima notte di agosto 2023,
Le riflessioni che compaiono in questo scritto non erano originariamente destinate ad essere pubblicate, ma costituivano solamente il contenuto di un intervento presentato in un corso di formazione sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in ambito ferroviario 1 .
Questo tema non ha sempre riscosso la giusta attenzione, anche in ambito scientifico, nonostante i tanti eventi infortunistici, anche particolarmente drammatici, occorsi negli anni.
Di fronte ai tragici fatti accaduti nella notte del 31 agosto 2023 a Brandizzo, dove cinque operai hanno perso la vita travolti da un treno mentre stavano effettuando lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria Torino-Milano, il giurista non può limitarsi a manifestare sdegno e dolore, ma, nel pieno rispetto dell’attività degli organi inquirenti, ha anche il dovere di interrogarsi su di una vicenda che tuttora riguarda la prevenzione dei rischi lavorativi nel settore ferroviario.
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Il rischio microclima
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Quali strategie sono utilizzabili per la valutazione del rischio microclima?
Al fine di individuare in via preliminare la presenza/assenza di criticità relative al microclima in una attività lavorativa può essere usata la lista di riscontro illustrata nella tabella C.2.1.
Per qualsiasi lavorazione all'aperto va effettuata la valutazione del rischio microclima,
qualora la lista di riscontro presenti uno o più “SI” andrà condotta una valutazione specifica finalizzata alla riduzione ed al controllo delle criticità evidenziate, ed all’attuazione delle misure di tutela conseguenti.
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Interpretazione corretta art. 47 - RLS
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Oggetto: in merito “all’interpretazione corretta art. 47 dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008”.
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Seduta della Commissione del 22 giugno 2023.
in particolare:
1. Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?
2. Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre,
con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera i) definisce il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e alla successiva lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;
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