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Protocollo di Intesa - Scuola Formazione
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tra
- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, di seguito denominato MI,
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, di seguito denominato MLPS,
- ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, di seguito denominato INL,
- ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO,
PREMESSO CHE .......
Articolo 1
Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo di Intesa.
Articolo 2
Finalità
Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
Articolo 3
Ambiti di collaborazione
Con il presente Protocollo di Intesa sono definiti congiuntamente gli ambiti e le modalità di attuazione delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche, che le Parti intendono realizzare quali, in particolare quelle di seguito indicate:
1. azioni volte a sensibilizzare e supportare i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti sulla consapevolezza del rischio attraverso interventi formativi e informativi sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro;
2. azioni formative rivolte ai docenti in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 per l’aggiornamento finalizzato al mantenimento della qualifica di formatore-docente nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.
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Lavoratori autonomi occasionali
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Lavoratori autonomi occasionali
28 marzo 2022
- Nota prot. n. 573 del 28 marzo 2022 - comunicazione lavoratori autonomi occasionali – termine periodo transitorio
- nota prot. n. 393 del 1°marzo 2022 - integrazione FAQ del 27 gennaio 2022
- nota prot. n.109 del 27 gennaio 2022 - ulteriori chiarimenti
- nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
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CONOSCERE IL RISCHIO
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CONOSCERE IL RISCHIO
AGENTI CHIMICI/REGOLAMENTO CLP
Indicazioni di pericolo
1. Premessa
Il regolamento CE n. 1272/2008 (CLP – Classification, Labelling, Packaging) prevede che sulle etichette dei prodotti chimici debbano figurare anche le “Indicazioni di pericolo” (Hazard statements) o “frasi H” pertinenti (art. 21), che descrivono la natura e la gravità dei pericoli posti dalla sostanza o miscela.
In particolare le Indicazioni di pericolo o frasi H, così come indicato dal regolamento CLP, sono codificate con un codice alfanumerico univoco costituito dalla lettera H e da tre numeri, di cui il primo indica il tipo di pericolo:
- 2: pericolo fisico;
- 3: pericolo per la salute;
- 4: pericolo per l’ambiente.
Gli altri due numeri corrispondono alla numerazione sequenziale dei pericoli quali esplosività (codici da 200 a 210), infiammabilità (codici da 220 a 230), ecc..
Inoltre sono previste frasi EUH valide solo nell’Unione europea.
Nelle tabelle dell’allegato II, parti da 2 a 5, del regolamento CLP sono riportate le Indicazioni di Pericolo corrispondenti a ciascuna classe di pericolo. Quando una sostanza figura nell'allegato VI, parte 3, sull'etichetta è utilizzata l'Indicazione di Pericolo corrispondente alla classificazione armonizzata, unitamente alle Indicazioni di Pericolo per ogni altra classificazione non armonizzata.
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