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Accordo ASL Toscana Centro e OO.SS.
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Accordo ASL Toscana Centro e Organizzazioni sindacali CGIl CISL UIL
Il giorno 4 luglio 2024 è stato siglato, il presente accordo che rafforza la figura dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, prevedendo nell’ambito dell’Azienda Usl Toscana Centro la costituzione di un “efficace sistema di rete” con le Organizzazioni Sindacali per attivare uno scambio di informazioni, iniziative formative, e un adeguato accoglimento delle istanze degli RLS.
È stato inoltre stabilito che almeno una volta all’anno i servizi PISLL (Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza negli ambienti di Lavoro) delle ASL incontreranno gli RLS/RLST su tematiche relative alla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
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Near Miss
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Il “mancato infortunio” o “near miss” sono quegli eventi che non causano lesioni o malattie ma potenzialmente potrebbero farlo (fonte Uni Iso 45001:2018).
Questo termine è utilizzato per indicare deviazioni impreviste e improvvise dalla normale ordinarietà del lavoro in presenza di situazioni che non hanno consentito il verificarsi di conseguenze negative.
In sostanza, i near miss, sono eventi potenzialmente dannosi, poiché legati alla presenza di situazioni o agenti che abbiano la caratteristica intrinseca di “pericolosità” che, per l’instaurarsi di situazioni fortuite, non ha provocato danni a persone o a cose.
In questo documento, sarà utilizzato il termine “incidente” con riferimento al “near miss” che ne è un sottoinsieme (fig. 1).

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Interpretazione corretta art. 47 - RLS
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Oggetto: in merito “all’interpretazione corretta art. 47 dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008”.
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Seduta della Commissione del 22 giugno 2023.
in particolare:
1. Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?
2. Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre,
con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera i) definisce il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e alla successiva lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;
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