RLS
RLS
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“RLS & la Vigilanza”
Tratto dal Seminario SIRS Bologna 19 Novembre 2012
Un intervento dal titolo “RLS e la Vigilanza”, a cura di Leonildo Morisi, fa inoltre un sunto dei compiti del RLS, sottolineando le sue funzioni proprie di controllo, promozione e vigilanza.L’intervento inizia con un excursus storico sulla gestione della sicurezza sul lavoro in Italia, ad esempio con riferimento al fatto che“tra il 1946 e il 1955 gli infortuni sul lavoro in Italia passarono da circa 439.000 casi ad oltre 1.104.455” o alla normativa approvatanegli anni ’50 cercando di “garantire la sicurezza dei lavoratori ‘ignoranti’ attraverso la sola prevenzione tecnica”. Si ricorda in particolare la funzione assegnata all’Ispettorato del Lavoro di “accertare l’applicazione della normativa sulla sicurezza e fare rapporto al magistrato inquirente”. -
"Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro"
Assemblea nazionale CGIL, CISL, UIL “Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro”
12 MAGGIO 2021
ORE 10.00 -
Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
in questo momento così difficile per il nostro Paese, in cui la grave emergenza sanitaria, dovuta al diffondersi del COVID19, ha imposto a tutti i cittadini di modificare le proprie abitudini e stili di vita, il Governo e tutte le Istituzioni fanno appello a ogni singolo cittadino affinché si assuma responsabilità civile e solidarietà, al fine di evitare la diffusione dell’infezione e contenere il fenomeno.
Ed è per questo motivo che ora, più che mai, è necessario innalzare il livello di attenzione per prevenire il diffondersi del virus e salvaguardare, la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori che in molti settori, sono a tutt’oggi chiamati a svolgere la propria attività così come previsto nell’ultimo DPCM dell’11 marzo 2020 (allegati1 e 2).
Ricordiamo, quindi, a tutti i RLS che, nel rispetto di quanto previsto nell’ultimo DPCM, dell’11 marzo 2020, in modalità di confronto e consultazione da parte delDatore di lavoro, in collaborazione con l’RSPP e il Medico competente (ove già previsto), in ordine alle attività produttive e professionali che non risultino sospese(allegato 1 e 2 del DCPM, 11 marzo 2020), sia necessario assumere protocolli di sicurezza anti contagio – che prevedano, almeno, la distanza minima tra soggetti(anche nei locali della mensa aziendale), ma anche, sulla base delle valutazioni di maggior tutela, l’adozione di interventi di natura organizzativa, la distribuzione dispecifici dispositivi di protezione individuale, adeguate e specifiche misure igienico sanitarie e, sempre, una costante e ripetuta sanificazione degli ambienti di lavoro.
Laddove, pertanto, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, come principale misura di contenimento, sarà necessario che i datori di lavoro si adoperino per individuare soluzioni di prevenzione adeguate, e se necessario, diversificate e, comunque, specifiche, tra le quali il fornire strumenti di protezione individuale (art. 1, punto 7, lettera d) del DCPM, 11 marzo 2020) o soluzioni alternative (nel caso non siano ad ora reperibili) che garantiscano la massimatutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.2087 c.c.). -
Appello alla Partecipazione al VOTO
Riceviamo e pubblichiamo
Appello alla Partecipazione al VOTO
Referendum Costituzionale
4 Dicembre 2016
Negli ultimi anni la condizione oggettiva delle Lavoratrici e dei Lavoratori ha subito un arretramento notevole sia sul versante economico e sia su quello delle tutele e dei diritti del lavoro a seguito del liberismo imperante che governa i Paesi economicamente avanzati come la nostra Italia.
Con l'attribuzione di ulteriori poteri decisionali al Governo centrale, proposta nel DDL Boschi “ControRiforma Costituzionale”, oggetto del Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, si fa in modo di accentuare l'erosione dei poteri popolari a favore dei poteri forti come la finanza e le banche speculative .
La prima parte della nostra Costituzione, i principi sul lavoro, sulla salute, sull'ambiente, da tempo viene devastata dalle leggi ordinarie orchestrate dai governi.
Come libertà di licenziamento, abolizione nei fatti dello Statuto dei Lavoratori, introduzione dei voucher.
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Assemblea Regionale
Assemblea Regionale
RLS e RLST16 Novembre 2017, Ore 9:30 - 13:30
Auditorium CISL - Via Benedetto Dei 2/a
Firenze -
Chi e' RLS?
IL Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza
Articoli 47 - "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" e 48 - "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale"
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In tutte le aziende o unità produttive, è eletto o nominato il rappresentante per la sicurezza (RLS);
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esiste un numero minimo di RLS ( 1 sino a 200 dipendenti, 3 da 201 a 1.000 e 6 oltre i 1.000 dipendenti);
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fino a 15 dipendenti, il RLS può essere individuato su base territoriale o di comparto produttivo, nelle aziende con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto dai lavoratori;
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il RLS può essere nominato a livello territoriale (RLST) o di comparto produttivo e a livello di “Sito” (es. porti, centri siderurgici, cantieri, …);
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il RLS deve essere formato (minimo 32 ore iniziali, di cui 12 ore di rischi specifici presenti in azienda) e disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico;
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il RLS è strumento di consultazione e partecipazione. Consente la consultazione dei lavoratori. La sua stessa elezione vuole promuovere e sostenere un clima partecipativo.
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Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Oggetto: Ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta dellaCommissione del 29 maggio 2023.
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
La Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito:
“all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(...) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare
pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”.
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 37, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: -
Formazione: STRESS LAVORO CORRELATO
A seguito di diverse richieste da parte di alcuni RLS e RLST,l'Azienda USL Toscana Centro - UFC PISLL Ambito Empoleseha deciso di proporre una iniziativa di formazione sullo stress lavoro correlato destinata a RLS-RLST del territorio.Il tema è di particolare interesse perché lo stress lavoro correlato è oggi il fattore di rischio maggiormente segnalato dai lavoratori sia in Italia che in Europa.
Interpretazione corretta art. 47 - RLS
Oggetto: in merito “all’interpretazione corretta art. 47 dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008”.
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Seduta della Commissione del 22 giugno 2023.
in particolare:
1. Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?2. Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre,
con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera i) definisce il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e alla successiva lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;L'IMPORTANTE E' LA SALUTE
Assemblea Nazionale RLS FIOM
L'Importante è la SALUTE
INVITO ALLA PARTECIPAZIONE
Punto di ascolto
Punto di ascoltoI datori di lavoro o i loro consulenti, i medici competenti, i RLS ed i lavoratori delle microimprese del territorio possono rivolgersi a questo sportello per avere:
- Chiarimenti sulle norme di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Risposte a problematiche relative alle interpretazioni delle norme;
- Indicazioni sui sistemi di protezione collettiva e individuale dei lavoratori;
- Informazioni sulle norme di buona tecnica e buone prassi;
- Indicazioni sulle iniziative pubbliche in materia;
- Promozione e diffusione delle procedure semplificate per la valutazione dei rischi.
Potete contattarci per telefono o richiedere un appuntamento al numero verde
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00
il lunedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00Il lunedì e il giovedì, dalle 15.00 alle 17.00, sono anche i giorni dedicati agli incontri con gli utenti che ne faranno richiesta.
Per avere risposte dirette alle vostre domande potete inoltre utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. RISCHI PSICOSOCIALI: RUOLO DEL RLS
Seminario
RISCHI PSICOSOCIALI: RUOLO DEL RLS
Mercoledì 24 maggio 2017 - Ore 9.00 – 13.00
MILANO – V.le G. D’Annunzio, 15
Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vitaRLS E MEDICO COMPETENTE
Convegno regionale Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
RLS E MEDICO COMPETENTE, TRA OPPORTUNITÀ E OBBLIGHI...
Conoscenze diverse, obiettivi comuniFirenze, 20 novembre 2019
8.30 - 16.00
Auditorium CTO
Largo Palagi, 1 - Firenze
Evento in fase di accreditamento ECMSanzioni disciplinari – Diritto di critica sindacale
Sentenza
Cassazione (sez. Lavoro/23850 del 5 settembre 2024) sulla figura del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.
I giudici hanno dichiarato illegittima la sanzione disciplinare inflitta da un’azienda a un dipendente per le sue dichiarazioni ai media in materia di incidenti sul lavoro.
La sentenza, oltre a ribadire la centralità dell’articolo 39 della Costituzione, sulla libertà di organizzazione sindacale, afferma che l’attività del RLS debba essere equiparata a quella di un rappresentante sindacale.
UN IMPEGNO COMUNE
UN IMPEGNO COMUNE
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
SUL LAVORO
17 FEBBRAIO 2022
ORE 15.00
CAMPI BISENZIO - LIMONAIA DI VILLA MONTALVO
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