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A.V.R - Proclamato lo Sciopero
Sciopero nelle giornate del 1 e 2 marzo 2019.
Con una nota, la "Filcams - Cgil" di Firenze proclama Sciopero nelle giornate del 1 e 2 marzo 2019 con le seguenti modalità: dalle ore 20:00 alle ore 22:00 nella giornata del 01.03.2019; dalle ore 04:00 alle ore 06:00 e dalle ore 12:00 alle ore 14:00 nella giornata del 02.03.2019.
La nostra iniziativa è motivata da: mancata applicazione delle norme di sicurezza concernente la messa in strada dei mezzi aziendali e relative ripercussioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Qualora A.V.R s.p.a. non prendesse in considerazione le questioni relative alla salute e sicurezza dei lavoratori più volte denunciate, saranno definite ulteriori iniziative di mobilitazione.
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"Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro"
Assemblea nazionale CGIL, CISL, UIL “Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro”
12 MAGGIO 2021
ORE 10.00 -
1° Maggio 2018
1° Maggio 2018 a Prato.
Il tema di quest'anno:
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro -
Discriminazione indiretta
Licenziato per superamento dell'ordinario
periodo di comportoSentenza: Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 maggio 2024, n. 11731
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Fatto
1. Con sentenza 4 novembre 2021, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato il reclamo di omissis Srl avverso la sentenza di primo grado, di nullità del licenziamento, siccome discriminatorio, intimato l'11 luglio 2019 al lavoratore indicato in epigrafe (suo dipendente dal 2009, con mansioni di operaio, affetto dal luglio 2010 da una doppia neoplasia linfoproliferativa cronica sulla cute del padiglione auricolare destro), per superamento del periodo di comporto (previsto dall'art. 21 CCNL Porti in un periodo di 15 mesi nell'arco di trenta) in quanto assente per malattia dal 20 marzo 2017 al 7 luglio 2019 per 458 giorni. Accertata detta nullità, il primo giudice ha condannato la società datrice alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo.
2. Come il Tribunale, la Corte territoriale ha ritenuto la discriminazione indiretta subita dal lavoratore in condizione di handicap dipendente dalla documentata patologia oncologica cronica dal 2010, in ragione dell'insufficienza, a norma dell'art. 2, secondo comma, lett. b) della Direttiva 2000/78/CE, nell'individuazione - in funzione del conseguimento della finalità legittima del contemperamento degli interessi contrapposti del lavoratore e del datore di lavoro alla base dell'istituto del comporto - nell'art. 21 CCNL cit. dello strumento appropriato e necessario di tutela della condizione di rischio del lavoratore svantaggiato, per la previsione di un arco temporale unico e indifferenziato anche per i periodi di malattia imputabili alla sua disabilità; né potendo tale situazione essere bilanciata da un ulteriore periodo di aspettativa (non retribuita), indistintamente applicabile a lavoratori normodotati e disabili.
3. Essa ne ha inoltre condiviso l'accertamento di gravità e cronicità della patologia oncologica del lavoratore, tale da comprometterne la capacità lavorativa (in misura del 70% e dal 2015 del 75%) e comportante - per le notevoli assenza dovute alla malattia, agli interventi e alle cure chemioterapiche - il progressivo abbassamento di livello (dal IV al VI) delle mansioni svolte: da "addetto al pool operativo" ad "addetto ufficio formazione e training", quindi ad "addetto al gate out" e infine ad "addetto gestione parco auto aziendale".
4. Infine, la Corte d'appello ha escluso la carenza dell'elemento soggettivo della società datrice, per la rilevanza oggettiva della discriminazione, attesa la sua piena consapevolezza del fattore di handicap del lavoratore e del rischio di trattamenti discriminatori nel computo indifferenziato di tutte le assenze per malattia ai fini del comporto, non avendo essa verificato la loro riconducibilità o meno alla patologia oncologica, pur essendone onerata, in considerazione del regime probatorio attenuato, in favore del soggetto portatore del rischio, vigente in materia.
5. Con atto notificato il 3 gennaio 2022, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria finale, mentre il lavoratore intimato non ha svolto difese.
6. Il P.G. ha comunicato requisitoria nel senso del rigetto del ricorso.
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L'IMPORTANTE E' LA SALUTE
Assemblea Nazionale RLS FIOM
L'Importante è la SALUTE
INVITO ALLA PARTECIPAZIONE
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Medico Competente
SANITA': ANMA, ALLARME PER 5 MILA CANCELLAZIONI DA ELENCO MEDICI COMPETENTI
Ministero della Salute, "Non hanno provveduto a trasmissione della partecipazione aEducazione continua in medicina (Ecm) 2011-2013, necessaria per poter svolgere le funzioni di medico competente"
Articolo 38 d.lgs 81/08 recita al comma 3.
"Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229(N), e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo.
I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina“medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
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Tavolo di confronto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Aperto il "Tavolo di confronto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" presso il Ministero del Lavoro
Il Ministro del Lavoro ha aperto lunedì 23 settembre il "Tavolo di confronto salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Semplificazione e interpretazione univoca delle norme, contrasto delle gare al massimo ribasso, aggiornamento del Testo unico sulla salute e sicurezza, banche dati condivise, stanziamenti di risorse, rafforzamento controlli, lotta al Caporalato, formazione mirata e coordinamento incentivi agli investimenti in sicurezza: sono i principali punti sui quali si è trovata intesa.
"Il tema della salute e della sicurezza sul lavoro è un fenomeno che affligge il mondo del lavoro, è un'emergenza che va affrontata insieme e non può prescindere dal confronto con le parti sociali. Per questo motivo siamo seduti attorno a questo Tavolo. Voglio avviare un dialogo costruttivo e arrivare a delle proposte condivise finalizzate all'attuazione e all'aggiornamento del Decreto Legislativo 81, soprattutto a seguito dei gravi e frequenti episodi infortunistici".
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Un Genere di Sicurezza
Salute e Sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere
15 Gennaio 2020 - ore 9.30 - 13.30
Cgil Firenze - Borgo dè Greci, 3 - Firenze