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  • A.V.R - Proclamato lo Sciopero

    Sciopero nelle giornate del 1 e 2 marzo 2019.

    AVR


     

    Con una nota, la "Filcams - Cgil" di Firenze proclama Sciopero nelle giornate del 1 e 2 marzo 2019 con le seguenti modalità: dalle ore 20:00 alle ore 22:00 nella giornata del 01.03.2019; dalle ore 04:00 alle ore 06:00 e dalle ore 12:00 alle ore 14:00 nella giornata del 02.03.2019.

    La nostra iniziativa è motivata da: mancata applicazione delle norme di sicurezza concernente la messa in strada dei mezzi aziendali e relative ripercussioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

    Qualora A.V.R s.p.a. non prendesse in considerazione le questioni relative alla salute e sicurezza dei lavoratori più volte denunciate, saranno definite ulteriori iniziative di mobilitazione.

  • "Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro"

    Assemblea nazionale CGIL, CISL, UIL “Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro”

    12 MAGGIO 2021
    ORE 10.00

    Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro Iniziativa12521

  • 1° Maggio 2018

    1° Maggio 2018 a Prato.

     

    Il tema di quest'anno:
    Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

    01Maggio2018 -  Prato

  • Accordo ASL Toscana Centro e OO.SS.

    Accordo ASL Toscana Centro e Organizzazioni sindacali CGIl CISL UIL

    Il giorno 4 luglio 2024 è stato siglato, il presente accordo che rafforza la figura dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, prevedendo nell’ambito dell’Azienda Usl Toscana Centro la costituzione di un “efficace sistema di rete” con le Organizzazioni Sindacali per attivare uno scambio di informazioni, iniziative formative, e un adeguato accoglimento delle istanze degli RLS.

    È stato inoltre stabilito che almeno una volta all’anno i servizi PISLL (Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza negli ambienti di Lavoro) delle ASL incontreranno gli RLS/RLST su tematiche relative alla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

  • APP Salute e Sicurezza - CGIL

    PRESENTAZIONE DELLA NUOVA APP

    Salute e Sicurezza - CGIL

    L’iniziativa è aperta a tutti, ma soprattutto ai RLS, RLST, RLSSP, RSU, RSA

    LINK di collegamento: 


    Tratto da Cgil

  • DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159

     Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

    (25A07009) (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025)

     

    Alcuni punti del decreto:

    Articolo 5

    Interventi in materia di prevenzione e di formazione

    1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti di cui al comma 1, lettere l) ed m) , partecipano alla Commissione senza diritto di voto.»;
    b) all’articolo 11:
    1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
    «4 -bis . A decorrere dall’anno 2026, l’INAIL,nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l’equilibrio del bilancio dell’ente, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un importo non inferiore a 35.000.000 di euro, integrativo delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a) , della legge 17 maggio 1999, n. 144, destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera c) , nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e   oreutica realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2022, nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, l’INAIL versa all’entrata del bilancio dello Stato un importo annuale, non inferiore a 35.000.000 euro, per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.»;

  • Discriminazione indiretta

    Licenziato per superamento dell'ordinario
    periodo di comporto

    Sentenza: Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 maggio 2024, n. 11731

    .......

    Fatto


    1. Con sentenza 4 novembre 2021, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato il reclamo di omissis Srl avverso la sentenza di primo grado, di nullità del licenziamento, siccome discriminatorio, intimato l'11 luglio 2019 al lavoratore indicato in epigrafe (suo dipendente dal 2009, con mansioni di operaio, affetto dal luglio 2010 da una doppia neoplasia linfoproliferativa cronica sulla cute del padiglione auricolare destro), per superamento del periodo di comporto (previsto dall'art. 21 CCNL Porti in un periodo di 15 mesi nell'arco di trenta) in quanto assente per malattia dal 20 marzo 2017 al 7 luglio 2019 per 458 giorni. Accertata detta nullità, il primo giudice ha condannato la società datrice alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo.

    2. Come il Tribunale, la Corte territoriale ha ritenuto la discriminazione indiretta subita dal lavoratore in condizione di handicap dipendente dalla documentata patologia oncologica cronica dal 2010, in ragione dell'insufficienza, a norma dell'art. 2, secondo comma, lett. b) della Direttiva 2000/78/CE, nell'individuazione - in funzione del conseguimento della finalità legittima del contemperamento degli interessi contrapposti del lavoratore e del datore di lavoro alla base dell'istituto del comporto - nell'art. 21 CCNL cit. dello strumento appropriato e necessario di tutela della condizione di rischio del lavoratore svantaggiato, per la previsione di un arco temporale unico e indifferenziato anche per i periodi di malattia imputabili alla sua disabilità; né potendo tale situazione essere bilanciata da un ulteriore periodo di aspettativa (non retribuita), indistintamente applicabile a lavoratori normodotati e disabili.

    3. Essa ne ha inoltre condiviso l'accertamento di gravità e cronicità della patologia oncologica del lavoratore, tale da comprometterne la capacità lavorativa (in misura del 70% e dal 2015 del 75%) e comportante - per le notevoli assenza dovute alla malattia, agli interventi e alle cure chemioterapiche - il progressivo abbassamento di livello (dal IV al VI) delle mansioni svolte: da "addetto al pool operativo" ad "addetto ufficio formazione e training", quindi ad "addetto al gate out" e infine ad "addetto gestione parco auto aziendale".

    4. Infine, la Corte d'appello ha escluso la carenza dell'elemento soggettivo della società datrice, per la rilevanza oggettiva della discriminazione, attesa la sua piena consapevolezza del fattore di handicap del lavoratore e del rischio di trattamenti discriminatori nel computo indifferenziato di tutte le assenze per malattia ai fini del comporto, non avendo essa verificato la loro riconducibilità o meno alla patologia oncologica, pur essendone onerata, in considerazione del regime probatorio attenuato, in favore del soggetto portatore del rischio, vigente in materia.

    5. Con atto notificato il 3 gennaio 2022, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria finale, mentre il lavoratore intimato non ha svolto difese.

    6. Il P.G. ha comunicato requisitoria nel senso del rigetto del ricorso.
     

  • L'IMPORTANTE E' LA SALUTE

    Assemblea Nazionale RLS FIOM

     

    L'Importante è la SALUTE

    INVITO ALLA PARTECIPAZIONE

     Ass.Naz.RLS FIOM

     

  • Medico Competente

    SANITA': ANMA, ALLARME PER 5 MILA CANCELLAZIONI DA ELENCO MEDICI COMPETENTI

    Ministero della Salute, "Non hanno provveduto a trasmissione della partecipazione aEducazione continua in medicina (Ecm) 2011-2013, necessaria per poter svolgere le funzioni di medico competente"

     

    Articolo 38 d.lgs 81/08 recita al comma 3.

    "Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229(N), e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

    I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina“medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

  • Tavolo di confronto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

     

    Aperto il "Tavolo di confronto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" presso il Ministero del Lavoro

    Il Ministro del Lavoro ha aperto lunedì 23 settembre il "Tavolo di confronto salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Semplificazione e interpretazione univoca delle norme, contrasto delle gare al massimo ribasso, aggiornamento del Testo unico sulla salute e sicurezza, banche dati condivise, stanziamenti di risorse, rafforzamento controlli, lotta al Caporalato, formazione mirata e coordinamento incentivi agli investimenti in sicurezza: sono i principali punti sui quali si è trovata intesa.

     

    "Il tema della salute e della sicurezza sul lavoro è un fenomeno che affligge il mondo del lavoro, è un'emergenza che va affrontata insieme e non può prescindere dal confronto con le parti sociali. Per questo motivo siamo seduti attorno a questo Tavolo. Voglio avviare un dialogo costruttivo e arrivare a delle proposte condivise finalizzate all'attuazione e all'aggiornamento del Decreto Legislativo 81, soprattutto a seguito dei gravi e frequenti episodi infortunistici".

  • Un Genere di Sicurezza

    Salute e Sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere

    Un genere di Sicurezza

    15 Gennaio 2020 - ore 9.30 - 13.30
    Cgil Firenze - Borgo dè Greci, 3 - Firenze