Lavori in quota
Lavori in quota
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IL PRIMO SOCCORSO NEI LAVORI IN QUOTA
LAVORI IN QUOTA
Per lavoro in quota si intende l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (art. 107 d.lgs. 81/2008) e che lo espone ad importanti rischi per la salute e sicurezza.
Il rischio prevalente è la caduta dall’alto che, secondo dati recenti tratti dal sistema Infor.Mo, rappresenta circa un terzo degli infortuni mortali nei luoghi di lavoro.
RISCHI PER LA SALUTE
Traumi
I traumi derivanti da cadute dall’alto possono essere causati principalmente da:
- impatto contro ostacoli;
- effetto pendolo e conseguente urto contro ostacoli;
- decelerazioni rapide impresse dal sistema di arresto caduta;
- errato utilizzo del sistema di arresto caduta.(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale)
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Interpello - Nei lavori in quota priorità alle misure di protezione collettiva
Ministero del Lavoro, Interpello n. 6/2019 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Nei lavori in quota priorità alle misure di protezione collettiva
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
INTERPELLO N. 6/2019 dell'1/10/2019
Istanza: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - risposta a interpello "Chiarimenti in merito l'obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008". Seduta della Commissione del 15 luglio 2019
Destinatario: Federcoordinatori - Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”. Seduta della Commissione del 15 luglio 2019.
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: "Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?".
Il richiedente afferma che "Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre". -
Lavori in quota privi di protezione
Responsabilità di un committente.
Sentenza Cassazione Penale, Sezione 4, n. 29906 del 13 luglio 2015 - Lavori in quota privi di protezione. Responsabilità di un committente.
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che "la responsabilità dell'appaltatore non esclude, in caso di infortunio, la configurabilità della responsabilità anche del committente. Questi, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando i lavori si svolgano in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso in esame, in cui pacificamente i lavoratori stavano eseguendo lavori in quota senza alcuna protezione, né erano dotati di opere atte a scongiurare gli infortuni."