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LA SCELTA, L'USO DELLE SCALE PORTATILI
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LINEA GUIDA
PER LA SCELTA,
L'USO E LA MANUTENZIONE DELLE SCALE PORTATILI
D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza
e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
ISPESL - Dipartimento Documentazione Informazione e Formazione
3.2 Definizioni
Scala: attrezzatura di lavoro dotata di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi, e che permette di su-
perare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota.
Scala portatile: una scala che può essere trasportata e installata a mano, senza l’ausilio di mezzi meccanici.
Scala di appoggio: scala che, quando è pronta per l’uso, appoggia la parte inferiore sul terreno e la parte superiore su una superficie verticale,
non avendo un proprio sostegno.
Scala semplice di appoggio ad un solo tronco: scala di appoggio ad altezza fissa costituita da un solo tronco.
Scala di appoggio innestabile o all’italiana: scala ad altezza variabile,
ottenuta mediante l’innesto reciproco di due o più tronchi per mezzo di dispositivi di collegamento di estremità. La lunghezza può essere variata solo
con l’aggiunta di un intero tronco.
Scala di appoggio a sfilo: scala di appoggio ad altezza variabile, ottenuta mediante due o più tronchi scorrevoli parallelamente l’uno sull’altro. La
lunghezza può essere regolata di piolo in piolo.
Scala di appoggio a sfilo a sviluppo manuale: scala di appoggio a sfilo i cui tronchi superiori vengono spostati a mano.
Scala di appoggio a sfilo con meccanismo: scala di appoggio a sfilo i cui tronchi superiori vengono spostati per mezzo di un meccanismo a fune.
Scala doppia: scala autostabile, che quando è pronta per l’uso, si sostiene da sé, appoggiando i due tronchi sul terreno.
Scala doppia ad un tronco di salita: scala autostabile, che quando è pronta per l’uso, si sostiene da sé, appoggiando i due tronchi sul terreno,
permettendo la salita da un lato.
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DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022
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DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022)
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2022
Art. 1
Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2
1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni).
- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonche' ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta', fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di eta' in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.
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Documento di Valutazione dei rischi
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Sentenza - Cassazione Penale, Sez. 4, 20 maggio 2021, n. 20092
Amputazione delle dita
1. La Corte di appello di Brescia, sostituita la pena inflitta a Z.G. con la multa pari ad euro 15.000,00 e revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha nel resto confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Mantova nei confronti di Z.G., in ordine al reato di cui agli artt. 113, 590 e 583, comma 2, n. 3) cod. pen., perché, in qualità di datore di lavoro e di amministratore unico della "Azienda Agricola Boccalina - Società Agricola s.r.l.", aveva cagionato per colpa generica e per colpa specifica, consistita in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, al lavoratore G.S. un'amputazione della falange ungueale III dito e sub amputazione II apice II dito mano sinistra. Costui, infatti, dopo aver ricevuto ordine dal coimputato P.G., responsabile dei lavoratori e referente per il mangimificio, saliva sul piano sopraelevato dell'impianto del silos, essendo l'uscita della tramoggia ingolfata dalla farina di orzo, apriva il foro di ispezione, provvisto di coperchio amovibile manualmente, ed introduceva la mano e l'avanbraccio entrando in contatto con la barra interna in movimento (lama raschiatrice), azionata dallo stesso P.G., il quale non si assicurava che il G.S. fosse in condizioni di sicurezza.
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