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Napo: alleggerisci il carico!
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I disturbi muscolo-scheletrici (DMS) di origine lavorativa sono la malattia professionale più diffusa in Europa, malgrado gli ingenti sforzi per prevenirli; tra di loro i più comuni sono il mal di schiena e le patologie muscolo scheletriche degli arti superiori. Tre dei quattro più comuni rischi di DMS sono: “i movimenti ripetuti di mano o braccio”; “posizioni sedute prolungate” e “sollevamento o movimentazione di pazienti o di carichi pesanti”.
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Mascherine chirurgiche
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Mascherine chirurgiche
Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i.. Sono utilizzate in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si presti assistenza a pazienti (ad esempio case della salute, ambulatori, ecc).
Le mascherine chirurgiche, per essere sicure, devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019 (scaricabile gratuitamente dal sito https://www.uni.com), che prevede caratteristiche e metodi di prova, indicando i requisiti di:
- resistenza a schizzi liquidi
- traspirabilità
- efficienza di filtrazione batterica
- pulizia da microbi.
La norma tecnica di riferimento UNI EN ISO 10993-1:2010 (scaricabile gratuitamente dal sito https://www.uni.com) ha carattere generale per i dispositivi medici e prevede valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio.
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Elenco Medici Competenti
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Elenco Medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008
In base al D.M. 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n. 146 del 26 giugno 2009), l'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute, al quale i sanitari, che svolgono l'attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione compilata in maniera leggibile, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall'articolo 38 del sopra richiamato decreto legislativo. Gli stessi sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni, comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività.
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