Home
SOSTANZE PERICOLOSE
- Dettagli
SOSTANZE PERICOLOSE - Valori Limite e Valori di Riferimento
Tratto da www.inail.it
INTRODUZIONE
Nella valutazione dell’esposizione a sostanze pericolose il risultato della misurazione viene confrontato con valori di concentrazione differenti nel nome, significato, sistema di derivazione (es. valori limite di esposizione professionale, valori di riferimento, DNEL/DMEL, Figura 1).
In questa sede si riportano, in modo descrittivo e non esaustivo, le definizioni di tali valori e le metodologie appropriate di uso tenendo conto della declinazione per gli agenti chimici di cui al Capo I o II del Titolo IX del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro, TUSSL).
- Visite: 443
Mancata adozione di protezioni: responsabilità del datore di lavoro
- Dettagli
Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2025, n. 23403
Un malore del lavoratore non rileva nella ricostruzione del nesso tra condotta inosservante del datore di lavoro (mancata adozione di protezioni atte ad impedire la caduta dall'alto) ed evento
Sentenza
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a V. il (Omissis) udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Domenico Cacciatore, del foro di Vibo Valentia, nell'interesse delle parti civili, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto;
Fatto
1. Con sentenza del 5 luglio 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 17 gennaio 2023, con cui A.A. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., e quindi condannato alla pena di anni 2 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
- Visite: 489
Quali obblighi ha il Datore di Lavoro sull'Uso delle attrezzature di lavoro?
- Dettagli
Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
- Visite: 965
Pagina 5 di 10