LAVORO AGILE

LAVORO AGILE

  • Il lavoro al videoterminale

     Videoterminale

    RISCHI E PREVENZIONE

    L' opuscolo realizzato dall’INAIL.
    Rielaborazione editoriale autorizzata di una pubblicazione di SUVA,
    l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

     

    L'utilizzo del videoterminale, soprattutto se prolungato, può provocare qualche disturbo, essenzialmente per l’apparato muscolo-scheletrico e per la vista, o problemi di affaticamento mentale.
    Tuttavia, osservando alcune norme di buona pratica è possibile prevenirli.

    Questo opuscolo può essere utilizzato dai datori di lavoro per informare correttamente sui rischi a cui sono esposti i lavoratori che utilizzano abitualmente il videoterminale e per spiegare loro come sistemare la postazione di lavoro e usare le apparecchiature in modo corretto.

     

     

  • LAVORO AGILE?

    INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017

     

    Al lavoratore

    Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

    Oggetto: informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81)

    AVVERTENZE GENERALI

    Si informano i lavoratori (_________) degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.

    Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017)

    1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

    2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

    Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008)