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Check-list “Rischi Fonti Misure”
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RISCHI FONTI E MISURE
LISTE DI CONTROLLO: UNO STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La check-list “Rischi Fonti Misure” aggiornata.
A) ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO
B) PRINCIPALI ADEMPIMENTI PERIODICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
C1) LISTE DI CONTROLLO DEI FATTORI DI RISCHIO ERGONOMICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
C2) LISTE DI CONTROLLO DEI RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI
C3) LISTE DI CONTROLLO DEI RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
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CONOSCERE IL RISCHIO
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CONOSCERE IL RISCHIO
AGENTI CHIMICI/REGOLAMENTO CLP
Indicazioni di pericolo
1. Premessa
Il regolamento CE n. 1272/2008 (CLP – Classification, Labelling, Packaging) prevede che sulle etichette dei prodotti chimici debbano figurare anche le “Indicazioni di pericolo” (Hazard statements) o “frasi H” pertinenti (art. 21), che descrivono la natura e la gravità dei pericoli posti dalla sostanza o miscela.
In particolare le Indicazioni di pericolo o frasi H, così come indicato dal regolamento CLP, sono codificate con un codice alfanumerico univoco costituito dalla lettera H e da tre numeri, di cui il primo indica il tipo di pericolo:
- 2: pericolo fisico;
- 3: pericolo per la salute;
- 4: pericolo per l’ambiente.
Gli altri due numeri corrispondono alla numerazione sequenziale dei pericoli quali esplosività (codici da 200 a 210), infiammabilità (codici da 220 a 230), ecc..
Inoltre sono previste frasi EUH valide solo nell’Unione europea.
Nelle tabelle dell’allegato II, parti da 2 a 5, del regolamento CLP sono riportate le Indicazioni di Pericolo corrispondenti a ciascuna classe di pericolo. Quando una sostanza figura nell'allegato VI, parte 3, sull'etichetta è utilizzata l'Indicazione di Pericolo corrispondente alla classificazione armonizzata, unitamente alle Indicazioni di Pericolo per ogni altra classificazione non armonizzata.
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Documento di Valutazione dei rischi
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Sentenza - Cassazione Penale, Sez. 4, 20 maggio 2021, n. 20092
Amputazione delle dita
1. La Corte di appello di Brescia, sostituita la pena inflitta a Z.G. con la multa pari ad euro 15.000,00 e revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha nel resto confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Mantova nei confronti di Z.G., in ordine al reato di cui agli artt. 113, 590 e 583, comma 2, n. 3) cod. pen., perché, in qualità di datore di lavoro e di amministratore unico della "Azienda Agricola Boccalina - Società Agricola s.r.l.", aveva cagionato per colpa generica e per colpa specifica, consistita in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, al lavoratore G.S. un'amputazione della falange ungueale III dito e sub amputazione II apice II dito mano sinistra. Costui, infatti, dopo aver ricevuto ordine dal coimputato P.G., responsabile dei lavoratori e referente per il mangimificio, saliva sul piano sopraelevato dell'impianto del silos, essendo l'uscita della tramoggia ingolfata dalla farina di orzo, apriva il foro di ispezione, provvisto di coperchio amovibile manualmente, ed introduceva la mano e l'avanbraccio entrando in contatto con la barra interna in movimento (lama raschiatrice), azionata dallo stesso P.G., il quale non si assicurava che il G.S. fosse in condizioni di sicurezza.
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