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Funzione di RSPP e RLS non sono cumulabili
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Sentenza Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 15 settembre 2006 n. 19965
Nel sistema delineato dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 [ora D.Lgs. 81/08, n.d.r.], la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), designato dal datore di lavoro (art. 2, lett. e), e quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (art. 2, lett. f) non sono cumulabili nella stessa persona.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un soggetto che rappresenta il datore di lavoro nell’espletamento di un’attività che questi, in determinati casi, potrebbe svolgere personalmente (art. 10 del d.leg.vo n. 626 ed all. I); esercita quindi prerogative proprie del datore di lavoro in tema di sicurezza del lavoro; contribuisce a determinare gli oneri economici che il datore di lavoro deve sopportare perché il lavoro in azienda sia e rimanga sicuro, atteso che le misure relative alla sicurezza non devono comportare oneri finanziari per i lavoratori
(art. 3, comma 2 [ora art. 15 D.Lgs. 81/08, n.d.r.]).
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Sovraccarico Biomeccanico degli Arti
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Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura – Volume III
Il terzo volume delle “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura” scaturisce dall’esperienza del gruppo di lavoro del progetto “Realizzazione di un percorso di aggiornamento continuo sulla valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori”, varato dalla Direzione Regionale Umbria dell’Inail e al quale partecipano 15 professionisti della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza di nove Direzioni regionali Inail e della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza Centrale Inail.
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Convenzione OIL 190
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CONVENZIONE SULL’ELIMINAZIONE
DELLA VIOLENZA E DELLE MOLESTIE
NEL MONDO DEL LAVORO
La Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, riunitasi nella centottesima sessione (del Centenario) in data 10 giugno 2019;
Richiamando la Dichiarazione di Filadelfia che stabilisce che tutti gli esseri umani, senza distinzione di razza, credo religioso o sesso, hanno il diritto di perseguire il proprio benessere materiale e il proprio sviluppo spirituale in condizioni di libertà e dignità, sicurezza economica e pari opportunità;
Ribadendo la rilevanza delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro;
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