Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro sentenza del 7 giugno 2024, n. 15957

 

«ambiente lavorativo stressogeno è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie», ancorché apparentemente lecite e/o solo episodiche.

La lavoratrice ricorre al giudice per ottenere il risarcimento per il danno subito a causa delle vessazioni ricevute dal datore di lavoro.

La Corte d'Appello rigetta la sua richiesta, adducendo che la ricorrente era già sanzionata in due occasioni per le medesime motivazioni e le difficoltà relazionali erano imputabili ad un degrado dei rapporti professionali imputabile anche a lei.

La Cassazione ribalta quanto stabilito dalla Corte d'Appello rilevando che l'ambiente lavorativo stressogeno” è configurabile come fatto ingiusto ....

Fatto

 

1. La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da L.G. avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, che aveva respinto il suo ricorso, volto ad ottenere il risarcimento del danno per le vessazioni datoriali subite.

2. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul mobbing e sullo straining, la Corte territoriale ha considerato generiche le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine alla persecutorietà della condotta di colleghi e superiori, ed insussistente la relativa prova.

3. Il giudice di appello ha rilevato che dalla sentenza n. 132/2008 del Tribunale di Forlì (solo così richiamata) era emerso il mancato assolvimento, da parte del Ministero, dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di ragioni che legittimassero il trasferimento per incompatibilità ambientale della lavoratrice, poi annullato.

4. A fronte delle risultanze della prova testimoniale espletata in quel giudizio ha affermato che le difficoltà relazionali erano imputabili anche alla L.G..

5. A riprova dell'esistenza di un difficile clima lavorativo e di un degrado dei rapporti professionali imputabile anche alla L.G., ha inoltre evidenziato che una prima sanzione disciplinare nei confronti della medesima era stata annullata per vizi meramente procedurali, mentre altre due sanzioni disciplinari erano state confermate.

6. Avverso tale sentenza L.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

7. Il Ministero dell'Istruzione ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

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