Cassazione
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Condanna Medico Competente
La Sentenza della Cassazione Penale n. 1856/13 del 2012 del15/01/2013, udienza del 11/12/2012, PresidenteMANNINO SAVERIO FELICE RelatoreRAMACCI LUCA
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza dell'1.12.2011, ha condannato Francesca FAVILLI alla pena dell'ammenda, riconoscendola responsabile della contravvenzione di cui all'art. 25, comma 1, lett. a) in relazione all'art. 58, comma 1, lett. e) del d.lgs. 81/2008 come modificato dall'art. 41 del d.lgs. 106/09 perché, in qualità di «medico competente» presso l'azienda Toscopelli s.r.I., non collaborava con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione.
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Appalto: obbligo di verifica dell'impresa affidataria
Cassazione Penale, Sez. 3, 01 marzo 2017, n. 10014 - Obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidatariasin dalla fase di progettazione dell’opera: responsabilità di un committente
Le misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che implicano a norma dell’art. 15 d.lgs. 81/2008 la valutazione preventiva e l’eliminazione dei rischi in relazione ai lavori da eseguire, pongono a carico del committente, sin dalla fase di progettazione dell’opera e delle conseguenti scelte tecniche, specifiche cautele prescritte dall’art. 90, comma 9 del medesimo decreto, fra cui la verifica nell’ipotesi di cantieri temporanei dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria, la quale implica l’iscrizione di quest’ultima alla Camera di Commercio e l’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Da ciò discende che non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, sia perché trattasi di adempimenti preliminari alla successiva fase della stipula, sia perché la norma in esame non contempla tale figura contrattuale - come si desume dal tenore letterale dello stesso art.90 che parla di "affidamento dei lavori" e che nella lettera c) del comma 9, contemplante a sua volta gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), esclude espressamente la necessità del ricorso all’appalto - ben potendo la commissione esaurirsi in una mera prestazione d’opera, quale è certamente il sopralluogo sul tetto ai fini della verifica dei lavori necessari, alla quale devono comunque presiedere le cautele previste.
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Caduta dell'addetta alla reception di un albergo
Cassazione Penale, Sez. 4, 02 ottobre 2019, n. 40256
Caduta dell'addetta alla reception di un albergo.
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 15/05/2019
Fatto
1. La Corte di appello di Firenze il 20 settembre 2018 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui l'8 gennaio 2015 il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio ordinario, ha riconosciuto C.V. responsabile del reato di lesioni colpose gravi con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 31 ottobre 2011, condannando l'imputato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile.
2. Il fatto, in estrema sintesi, come ricostruito dai giudici di merito.
2.1. G.M., dipendente della s.r.l. S.I.P.A.L., con mansioni di capo ricevimento presso la reception dell'albergo "Airone" in Firenze, avendo ricevuto più telefonate con le quali l'amministratore del condominio confinante con l'immobile dell'albergo chiedeva che si controllassero le soffitte e che si provvedesse a chiudere un varco che sembrava esistere nel muro di confine tra i due palazzi e che creava problemi ai condomini, per il pericolo di intrusioni, il 31 ottobre 2011 decise di salire in soffitta per effettuare una sommaria verifica e per poter così fornire alla società che gestiva l'albergo notizie circa la effettiva natura del problema che le era stato reiteratamente segnalato. -
Funzione di RSPP e RLS non sono cumulabili
Sentenza Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 15 settembre 2006 n. 19965
Nel sistema delineato dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 [ora D.Lgs. 81/08, n.d.r.], la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezionedai rischi (RSPP), designatodal datore di lavoro (art. 2, lett. e), e quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (art. 2, lett. f) non sono cumulabili nella stessa persona.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un soggetto che rappresenta il datore di lavoro nell’espletamento di un’attività che questi, in determinati casi, potrebbe svolgerepersonalmente (art. 10 del d.leg.vo n. 626 ed all. I); esercita quindi prerogative proprie del datore di lavoro in tema di sicurezza del lavoro; contribuisce a determinare gli oneri economiciche il datore di lavoro deve sopportare perché il lavoro in azienda sia e rimanga sicuro, atteso che le misure relative alla sicurezza non devono comportare oneri finanziari per i lavoratori
(art. 3, comma 2 [ora art. 15 D.Lgs. 81/08, n.d.r.]). -
Infortunio. Vizio nella progettazione e fabbricazione della macchina
Infortunio. La responsabilità del costruttore della macchina non esclude quella del DL.
Cassazione Penale, Sez. 4, 29 settembre 2016, n. 40702
"La responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude peraltro la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza (Cass., Sez. 4^, n. 26247del 30/5/2013, Rv., 256948; in senso conforme, già, Cass. n. 1216 del 2006, Rv. 233175; n. 2630 del 2007, Rv. 236012; n. 37060 del 2008, Rv. 241020).
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Responsabilità del committente
Responsabilità del committente per la mancata preliminare verifica della idoneità e delle capacità tecniche dell’appaltatore.
Cassazione Penale, Sez. 4, 14 maggio 2021, n. 18949
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito «la responsabilità del committente, quale titolare ex lege di una autonoma posizione di garanzia, idonea a fondare la responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (sez.4, 9.2.2016, Russo e altro, Rv.266963; 10.1.2018, Bozzi, Rv.272221) poiché l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (sez.4, 22.9.2020, Olivieri Gianfranco, Rv.280049)».
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Sentenza Viareggio e RLS
Strage di Viareggio - incidente ferroviario
Riceviamo e pubblichiamo l'appello dei sei RLS che si sono costitui parte civile nella strage di Viareggio.
Cari amici,dopo la sentenza di Cassazione dell'otto gennaioscorso, ci ritroviamo in sei a dover pagare circa 80.000 euro di spese legali e processuali.Siamo i sei RLS riconosciuti come parte civile, in primo grado e in appello, nel processo per la strage di Viareggio.La cassazione ha ribaltato la decisione con le conseguenze che potete leggere meglio qui sotto.Vi chiediamo un impegno sia personale che collettivo per sostenere e divulgare questo nostro appello, in tutti gli ambienti di lavoro, ovviamente anche al di fuori del nostro settore. Chiediamo a partiti, sindacati, associazioni, lavoratori e cittadini singoli e associati, un sostegno solidale per respingere questo attacco frontale al mondo del lavoro che mira a estromettere le rappresentanze dei lavoratori (Sindacati e RLS) dai grandi processi.Sentenza: infortunio del lavoratore della ditta appaltatrice
Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2014, n. 49731
Rischio di esplosione e infortunio del lavoratore della ditta appaltatrice: responsabilità dell'appaltante?
Presidente D’Isa – Relatore Dell’Utri
Fatto
1. Con sentenza resa in data 1/6/2012, il Tribunale di Mantova ha condannato C.A. alla pena di due mesi di reclusione in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni del lavoratore B.R. , in (omissis) .
All'imputato era stata originariamente contestata la violazione delle norme di colpa specifica espressamente richiamate nel capo d'imputazione, consistita nell'aver omesso, nella qualità di direttore in materia di sicurezza sul lavoro della società SOL s.p.a., di valutare il rischio di esplosione nella zona di deposito bombole da bonificare e di effettuare una corretta formazione del lavoratore, senza neppure provvedere ad impartire istruzioni scritte, con la conseguenza che il lavoratore B.R. , dipendente di una ditta appaltatrice, mentre si trovava in piedi sul bordo di un cestone al fine di effettuare un'operazione manuale di svuotamento della valvola di una bombola di acetilene vuota, veniva investito dalla fiammata provocata dall'esplosione del gas residuo contenuto all'interno della bombola, con la conseguente provocazione di lesioni da ustione che ne determinavano un'incapacità ad attendere le proprie occupazioni per una durata superiore a quaranta giorni.Vessazioni datoriali
Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro sentenza del 7 giugno 2024, n. 15957
«ambiente lavorativo stressogeno è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie», ancorché apparentemente lecite e/o solo episodiche.
La lavoratrice ricorre al giudice per ottenere il risarcimento per il danno subito a causa delle vessazioni ricevute dal datore di lavoro.
La Corte d'Appello rigetta la sua richiesta, adducendo che la ricorrente era già sanzionata in due occasioni per le medesime motivazioni e le difficoltà relazionali erano imputabili ad un degrado dei rapporti professionali imputabile anche a lei.
La Cassazione ribalta quanto stabilito dalla Corte d'Appello rilevando che l'ambiente lavorativo stressogeno” è configurabile come fatto ingiusto....
Fatto
1. La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da L.G. avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, che aveva respinto il suo ricorso, volto ad ottenere il risarcimento del danno per le vessazioni datoriali subite.
2. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul mobbing e sullo straining, la Corte territoriale ha considerato generiche le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine alla persecutorietà della condotta di colleghi e superiori, ed insussistente la relativa prova.
3. Il giudice di appello ha rilevato che dalla sentenza n. 132/2008 del Tribunale di Forlì (solo così richiamata) era emerso il mancato assolvimento, da parte del Ministero, dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di ragioni che legittimassero il trasferimento per incompatibilità ambientale della lavoratrice, poi annullato.
4. A fronte delle risultanze della prova testimoniale espletata in quel giudizio ha affermato che le difficoltà relazionali erano imputabili anche alla L.G..
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