Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2014, n. 49731

Rischio di esplosione e infortunio del lavoratore della ditta appaltatrice: responsabilità dell'appaltante?

 

Presidente D’Isa – Relatore Dell’Utri

Fatto



1. Con sentenza resa in data 1/6/2012, il Tribunale di Mantova ha condannato C.A. alla pena di due mesi di reclusione in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni del lavoratore B.R. , in (omissis) .
All'imputato era stata originariamente contestata la violazione delle norme di colpa specifica espressamente richiamate nel capo d'imputazione, consistita nell'aver omesso, nella qualità di direttore in materia di sicurezza sul lavoro della società SOL s.p.a., di valutare il rischio di esplosione nella zona di deposito bombole da bonificare e di effettuare una corretta formazione del lavoratore, senza neppure provvedere ad impartire istruzioni scritte, con la conseguenza che il lavoratore B.R. , dipendente di una ditta appaltatrice, mentre si trovava in piedi sul bordo di un cestone al fine di effettuare un'operazione manuale di svuotamento della valvola di una bombola di acetilene vuota, veniva investito dalla fiammata provocata dall'esplosione del gas residuo contenuto all'interno della bombola, con la conseguente provocazione di lesioni da ustione che ne determinavano un'incapacità ad attendere le proprie occupazioni per una durata superiore a quaranta giorni.


Con sentenza in data 17/9/2013, la corte d'appello di Brescia ha disposto la riduzione della pena inflitta al C. determinandola in quella di un mese e dieci giorni di reclusione (pena sostituita con quella pecuniaria d'importo corrispondente), confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente interpretato le risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio in relazione all'accertamento della colpa dell'imputato, essendo in particolare risultato, diversamente da quanto rilevato dalla Corte territoriale, come l'impresa del C. avesse regolarmente provveduto, in epoca antecedente a quella dell'infortunio, alla predisposizione di una procedura scritta funzionale alla gestione dello specifico rischio legato all'attività di controllo delle bombole.
Allo stesso modo, la corte d'appello sarebbe incorsa nell'erronea affermazione circa la mancata predisposizione, da parte dell'imputato, di corsi destinati alla formazione del proprio personale, essendo piuttosto risultato il contrario all'esito dell'istruttoria dibattimentale.
Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento all'omessa valutazione dell'effettivo decorso causale che condusse all'evento lesivo subito dal lavoratore infortunato, nonché in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa dell'imputato in considerazione del ruolo e dell'organizzazione aziendale, nonché infine con riguardo alla mancata valutazione della natura e della portata della posizione di garanzia assunta dall'imputato rispetto al lavoratore infortunato.
In particolare, secondo la prospettazione critica del ricorrente, la corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di procedere alla corretta ricostruzione, in termini controfattuali, della condotta alternativa lecita esigibile dall'imputato, avendo quest'ultimo adempiuto integralmente agli obblighi di prevenzione e di formazione sullo stesso incombenti, sì da escludere ogni possibile relazione causale tra la condotta dell'imputato e l'evento infortunistico oggetto di giudizio, nella specie integralmente riconducibile alla cattiva esecuzione delle prescrizioni cautelari ritualmente fornite dal C. in relazione alle procedure di controllo delle bombole.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell'erronea ascrizione, alla colpa dell'imputato, dell'evento lesivo addebitatogli, non potendo ritenersi esigibile, a suo carico, nessun altro adempimento in ipotesi diverso da quelli di natura preventiva e formativa dallo stesso regolarmente assolti, né potendo pretendersi dallo stesso un obbligo di garanzia esteso fino al punto di rispondere delle singole mancanze del personale a lui sottoposto non altrimenti evitabili.
Quanto infine alla valutazione della posizione di garanzia del C. , il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente esteso l'ambito di garanzia ascrivibile al ruolo dell'appaltatore, rispetto ai lavoratori della ditta appaltatrice (qual era il lavoratore infortunato nel caso di specie), in assenza di alcun reale rischio interferenziale idoneo a giustificarne l'eventuale coinvolgimento.

Diritto



3. Il ricorso è infondato.
Secondo la motivazione coerentemente dipanata nella sentenza impugnata -elaborata dalla corte territoriale in termini di rigorosa congruità logica e adeguatezza argomentativa -, la responsabilità penale dell'imputato, in relazione alla verificazione dell'infortunio oggetto di giudizio, ha trovato pieno riscontro nel rilievo della mancata previa realizzazione, da parte del C. (nella qualità di direttore in materia di sicurezza sul lavoro della società SOL), di un'approfondita e analitica valutazione dei rischi connessi alla fase produttiva corrispondente al segmento che ha interessato il prestatore di lavoro infortunato; nella trascurata formalizzazione (per iscritto) delle procedure funzionali all'ottimale gestione del rischio professionale specifico e, infine, nell'omessa puntuale diffusione, presso tutti i lavoratori interessati, della conoscenza di tali procedure formalizzate, unitamente alla connessa predisposizione di adeguate forme di controllo in ordine alla relativa osservanza.
Sul punto, la corte bresciana ha evidenziato come il principale profilo di colpa riscontrato, a carico dell'imputato, dovesse identificarsi nella mancata predisposizione, all'interno dell'azienda, di un apposito documento informativo che prescrivesse in modo dettagliato la corretta procedura concernente il controllo e lo sfiato delle bombole (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata); ossia, in particolare (in coerenza con le analitiche prescrizioni dettate dalla normativa Europea UNI EN 12863), una rigorosa procedura relativa, tanto alla depressurizzazione delle bombole (appositamente effettuata previo controllo della pressione), quanto alla rimozione della valvola, da eseguirsi non prima di aver constatato che la bombola fosse stata completamente depressurizzata, eventualmente anche mediante pesatura (cfr. pagg. 19-20 sent. appello).
Una simile necessaria specificità delle previsioni cautelari farebbe inoltre difetto, secondo il coerente discorso giustificativo seguito della corte territoriale, nel quadro del documento del giugno 2004 invocato dal ricorrente, là dove, con riferimento ai “gas disciolti”, la prescrizione, ivi contenuta, dell'invio delle bombole con pressione residua di acetilene a un centro specializzato per lo scarico dell'acetilene in condizioni di sicurezza, non risulta preceduta dalla distinta indicazione delle ordinarie e standardizzate modalità mediante le quali verificare l'eventuale presenza di tale sostanza; così come, con riferimento ai “gas compressi e liquefatti”, detto documento si limita ad accennare a una generica verifica della manovrabilità della valvola e dell'eventuale presenza di gas residuo (cfr. pag. 21 sent. appello).
Ciò posto, osserva il collegio come con l'odierna impugnazione il ricorrente, lungi dal procedere all'analitica specificazione delle fonti documentali (e dei relativi contenuti) eventualmente destinate a contraddire le circostanze di fatto richiamate dalla corte d'appello a fondamento della condanna confermata, si è limitato a dedurre, in termini inammissibilmente generici, l'avvenuta predisposizione, in epoca anteriore all'infortunio oggetto di giudizio, di ipotetiche procedure di valutazione dei rischi lavorativi specifici e delle connesse (corrette) procedure cautelari; procedure indicate come asseritamente contenute in un documento informatico diffuso, tramite la rete intranet aziendale, nel giugno del 2004, tra i lavoratori dell'impresa, come pretesamente attestato dalla copia di una e-mail allegata all'odierno ricorso.
Detta ultima missiva, tuttavia, deve ritenersi del tutto inidonea a contrastare le decisive ragioni in fatto rassegnate dalla corte territoriale a sostegno della decisione impugnata, essendo laconicamente limitata al richiamo di generiche "operazioni di verifica e collaudo periodico bombole presso centri collaudo SOL e qualifica centri collaudo esterni" (cfr. pag. 8 del ricorso).
Né l'odierno ricorrente ha avuto cura di riprodurre (anche ai fini dell'autosufficienza dell'odierno ricorso), l'eventuale contenuto di tali documenti procedurali al fine di consentire la concreta verifica del paventato travisamento della prova astrattamente addebitato alla sentenza impugnata.
Sulla base di tali premesse, dev'essere pertanto esclusa la fondatezza del corrispondente motivo d'impugnazione avanzato dal C. , essendo rimasto non adeguatamente contrastata l'affermazione fatta propria dai giudici del merito circa l'effettiva omessa predisposizione, da parte dell'imputato, della necessaria documentazione inerente la valutazione dei rischi lavorativi specifici, nonché delle procedure prevenzionistiche indispensabili al fine di scongiurare la verificazione di eventi lesivi del tipo di quello sofferto dall'odierno lavoratore offeso.
Ciò posto, in termini di rigorosa coerenza argomentativa la corte territoriale ha ricostruito la scansione controfattuale del decorso causale che ha legato le omissioni imputate al C. all'evento infortunistico sofferto dal B. , dovendo ritenersi certo - nei termini del più elevato livello di probabilità logica (coerente al complesso delle evidenze disponibili) -, che l'eventuale adempimento, da parte dell'imputato, degli obblighi giuridici sullo stesso incombenti, avrebbe impedito, oltre ogni ragionevole dubbio, il verificarsi dell'evento.
Sul punto, la corte bresciana ha infatti evidenziato come la fiammata ch'ebbe a provocare l'evento lesivo era stata propriamente determinata da un errato controllo del contenuto delle bombole, frutto di approssimative modalità di verifica non conformi alla disciplina Europea, che il lavoratore infortunato seguiva in difetto, tanto di alcuna specifica formazione professionale, quanto di apposita procedura standardizzata adeguatamente formalizzata; oltre che in difetto di alcuna apposita previsione di valutazione del rischio nel corrispondente documento redatto ai sensi del d.lgs. n. 233/2003 (cfr. pag. 21-22 sent. appello).
Del tutto correttamente, infine, la corte territoriale ha ribadito la piena cogenza della posizione di garanzia dell'imputato, rispetto all'evento infortunistico verificatosi, essendosi la stessa sul punto uniformatasi al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di tutela dei lavoratori, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla circostanza di aver appaltato l'esecuzione di un'opera ad altra ditta, atteso che in caso di lavori affidati in appalto la ditta appaltante è comunque tenuta a fornire le informazioni necessarie in ordine ai rischi specifici e alle misure da essa stessa adottate in relazione all'attività da svolgere, ed entrambe le ditte (appaltante e appaltatrice) debbono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata; così che in presenza di tale obbligo generale di collaborazione antinfortunistica è esclusa la possibilità che il solo affidamento a terzi della esecuzione dei lavori liberi l'appaltante dalla propria responsabilità prevenzionale (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15927 del 12/01/2006, Rv. 234311).
4. - Il complesso delle motivazioni elaborate dalla corte territoriale, pienamente coerenti sul piano logico e del tutto lineari in chiave argomentativa, appare idoneo a giustificare il giudizio di condanna emesso nei confronti dell'imputato, da tanto derivando il riscontro dell'infondatezza dell'odierno ricorso, a cui segue la pronuncia del relativo rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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