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Videoterminalisti: obbligo del DL di fornire gli occhiali ai lavoratori
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Sentenza - Corte di Giustizia UE 
Grande sezione, 22 dicembre 2022, n. 392 - C - 392/21 -
Art.9, Dir. 90/270: obbligo del datore di lavoro di fornire gli occhiali ai lavoratori videoterminalisti
1 - La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle
prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU 1990, L 156, pag. 14).
2 - Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra TJ e l'Inspectoratul General pentru Imigrări (Ispettorato generale per l'immigrazione,
Romania; in prosieguo: l'«Ispettorato generale») in merito al rigetto, da parte di quest'ultimo, della domanda di rimborso delle spese connesse all'acquisto di occhiali, presentata da TJ.
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Check-list “Rischi Fonti Misure”
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RISCHI FONTI E MISURE
LISTE DI CONTROLLO: UNO STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La check-list “Rischi Fonti Misure” aggiornata.
A) ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO
B) PRINCIPALI ADEMPIMENTI PERIODICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
C1) LISTE DI CONTROLLO DEI FATTORI DI RISCHIO ERGONOMICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
C2) LISTE DI CONTROLLO DEI RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI
C3) LISTE DI CONTROLLO DEI RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
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CONOSCERE IL RISCHIO
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CONOSCERE IL RISCHIO
AGENTI CHIMICI/REGOLAMENTO CLP
Indicazioni di pericolo
1. Premessa
Il regolamento CE n. 1272/2008 (CLP – Classification, Labelling, Packaging) prevede che sulle etichette dei prodotti chimici debbano figurare anche le “Indicazioni di pericolo” (Hazard statements) o “frasi H” pertinenti (art. 21), che descrivono la natura e la gravità dei pericoli posti dalla sostanza o miscela.
In particolare le Indicazioni di pericolo o frasi H, così come indicato dal regolamento CLP, sono codificate con un codice alfanumerico univoco costituito dalla lettera H e da tre numeri, di cui il primo indica il tipo di pericolo:
- 2: pericolo fisico;
- 3: pericolo per la salute;
- 4: pericolo per l’ambiente.
Gli altri due numeri corrispondono alla numerazione sequenziale dei pericoli quali esplosività (codici da 200 a 210), infiammabilità (codici da 220 a 230), ecc..
Inoltre sono previste frasi EUH valide solo nell’Unione europea.
Nelle tabelle dell’allegato II, parti da 2 a 5, del regolamento CLP sono riportate le Indicazioni di Pericolo corrispondenti a ciascuna classe di pericolo. Quando una sostanza figura nell'allegato VI, parte 3, sull'etichetta è utilizzata l'Indicazione di Pericolo corrispondente alla classificazione armonizzata, unitamente alle Indicazioni di Pericolo per ogni altra classificazione non armonizzata.
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