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Appalto: obbligo di verifica dell'impresa affidataria
Cassazione Penale, Sez. 3, 01 marzo 2017, n. 10014 - Obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidatariasin dalla fase di progettazione dell’opera: responsabilità di un committente
Le misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che implicano a norma dell’art. 15 d.lgs. 81/2008 la valutazione preventiva e l’eliminazione dei rischi in relazione ai lavori da eseguire, pongono a carico del committente, sin dalla fase di progettazione dell’opera e delle conseguenti scelte tecniche, specifiche cautele prescritte dall’art. 90, comma 9 del medesimo decreto, fra cui la verifica nell’ipotesi di cantieri temporanei dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria, la quale implica l’iscrizione di quest’ultima alla Camera di Commercio e l’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Da ciò discende che non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, sia perché trattasi di adempimenti preliminari alla successiva fase della stipula, sia perché la norma in esame non contempla tale figura contrattuale - come si desume dal tenore letterale dello stesso art.90 che parla di "affidamento dei lavori" e che nella lettera c) del comma 9, contemplante a sua volta gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), esclude espressamente la necessità del ricorso all’appalto - ben potendo la commissione esaurirsi in una mera prestazione d’opera, quale è certamente il sopralluogo sul tetto ai fini della verifica dei lavori necessari, alla quale devono comunque presiedere le cautele previste.
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Gli obblighi del committente nei lavori edili
CHI E’ IL COMMITTENTE?É il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera (es. il proprietario, l’amministratore di condominio, il locatario) che, al fine di realizzare o ripristinare un’opera edile, decide di affidare i lavori ad un’impresa o ad uno o più lavoratori autonomi.Se il Committente delega tutti od alcuni dei propri compiti, sgravandosi dalle responsabilità connesse, dovrà designare la figura del Responsabile dei Lavori, soggetto qualificato e competente, che deve avere la possibilità di decidere autonomamente nello svolgimento dei compiti a lui delegati.PERCHÉ RESPONSABILIZZARE IL COMMITTENTEIl testo di legge responsabilizza il committente in quanto “motore economico” dell’opera e, quindi, colui che per primo ha il compito di effettuare talune valutazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. E’ il committente, infatti, che sceglie le imprese sulla base dei loro requisiti tecnico-professionali, concorda con il suo progettista i capitolati d’appalto, entrando spesso nel merito delle soluzioni tecnico-operative (es: presenza ed entità dei ponteggi, utilizzo delle piattaforme di lavoro aereo, ecc) e, non per ultimo, affida i lavori anche sulla base di una scelta economica. In considerazione di tutto ciò, il D.Lgs. 81/08 Titolo IV capo I gli ha attribuito precise responsabilità di carattere penale ed amministrativo, mentre recenti sentenze lo hanno definito il "perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri" (Cass. Sez. III, 07.07.2003, n. 28774, Szulin)QUALI SONO I COMPITI DEL COMMITTENTENei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea -
Lavori in quota privi di protezione
Responsabilità di un committente.
Sentenza Cassazione Penale, Sezione 4, n. 29906 del 13 luglio 2015 - Lavori in quota privi di protezione. Responsabilità di un committente.
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che "la responsabilità dell'appaltatore non esclude, in caso di infortunio, la configurabilità della responsabilità anche del committente. Questi, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando i lavori si svolgano in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso in esame, in cui pacificamente i lavoratori stavano eseguendo lavori in quota senza alcuna protezione, né erano dotati di opere atte a scongiurare gli infortuni."
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Mancanza del POS. Responsabilità penale del committente subappaltatore
Cassazione Penale, Sez. 7, 16 aprile 2019, n. 16467
In questa sentenza la Suprema Corte ha ribadito che "il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini".
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Responsabilità del committente
Responsabilità del committente per la mancata preliminare verifica della idoneità e delle capacità tecniche dell’appaltatore.
Cassazione Penale, Sez. 4, 14 maggio 2021, n. 18949
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito «la responsabilità del committente, quale titolare ex lege di una autonoma posizione di garanzia, idonea a fondare la responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (sez.4, 9.2.2016, Russo e altro, Rv.266963; 10.1.2018, Bozzi, Rv.272221) poiché l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (sez.4, 22.9.2020, Olivieri Gianfranco, Rv.280049)».