Discriminazione

Discriminazione

  • Convenzione OIL 190

    CONVENZIONE SULL’ELIMINAZIONE
    DELLA VIOLENZA E DELLE MOLESTIE
    NEL MONDO DEL LAVORO


    La Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’UfficioInternazionale del Lavoro, riunitasi nella centottesima sessione (del Centenario) in data 10 giugno 2019;
    Richiamando la Dichiarazione di Filadelfia che stabilisce che tutti gli esseri umani, senza distinzione di razza, credo religioso o sesso, hanno il dirittodi perseguire il proprio benessere materiale e il proprio sviluppo spirituale in condizioni di libertà e dignità, sicurezza economica e pari opportunità;
    Ribadendo la rilevanza delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro;

  • Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

    Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per
    la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

    .......

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Obiettivo

    La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

    Articolo 2

    Nozione di discriminazione

    1. Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

    2. Ai fini del paragrafo 1:

    a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;