DPI
DPI
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Articolo 74 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”,
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.
2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; -
DPI validati
Ultimo aggiornamento: 27aprile 2020
EMERGENZA COVID19 - VALIDAZIONE STRAORDINARIA ART.15 COMMA 3 D.LGS 18/2020
VALIDAZIONI CON ESITO POSITIVO
La lista pubblicata è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi validati in deroga dall’Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. Si precisa che la validazione in deroga dell’Inail è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi considerati e non è estensibile in alcun modo all’intera produzione/importazione di altri modelli (anche della stessa serie) di dpi da parte delle aziende/ditte indicate.
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TITOLO III - ATTREZZATURE DI LAVORO - DPI
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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Ulteriori misure di protezione
Art. 16 D.L. 17 marzo 2020, n. 18
Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
L’art. 16 stabilisce che per i lavoratori che “..... nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9”.
Il comma in questione, che riguarda segnatamente i lavoratori interessati dall’accordo fra Governo e parti sociali sulle misure di contenimento della diffusione del coronavirus in tutti i luoghi di lavoro, siglato il 14 marzo u.s., consente, ferma restando la fattispecie di cui all’art. 34, comma 3, del D.L. 9/2020, e ferme restando tutte le disposizioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’uso delle mascherine facciali allo scopo di proteggere i lavoratori contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro. Si richiama l’attenzione sul fatto che il comma di cui trattasi va riferito esclusivamente a lavoratori che si trovano nello svolgimento della loro attività e che sono “oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro”.