LEGGE REGIONALE  Toscana 4 giugno 2021, n. 18

Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali.

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Accordi di collaborazione
Art. 3 - Programmazione
Art. 4 - Lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali
Art. 5 - Relazione al Consiglio regionale
Art. 6 - Norma finanziaria

 PREAMBOLO

Il Consiglio regionale Visto l’articolo 35 e l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione; .....

Art. 1
Oggetto
1. La Regione Toscana nel perseguimento della fi nalità prioritaria del diritto alla tutela della dignità del lavoratore e del diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto, con la presente legge detta disposizioni per incrementare la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati dalle imprese mediante programmi e piattaforme digitali, prescindendo dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto, nonché la salute e sicurezza della collettività nel caso di prestazioni svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico.


2. Le azioni e le misure volte al raggiungimento della fi nalità sono concertate, in attuazione del principio di leale collaborazione, con i soggetti istituzionali previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), al fi ne di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

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