RLS Cgil Firenze
  • Home
  • Cgil Firenze
  • Cgil Nazionale
  • Agricoltura
  • Edilizia
    • DPI
      • Formaziomne - DPI
    • Ponteggi-Scavi
    • Formazione
  • Iniziative

Discriminazione indiretta

Dettagli
Pubblicato: 13 Gennaio 2025

Valutazione attuale: 5 / 5

Licenziato per superamento dell'ordinario
periodo di comporto

Sentenza: Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 maggio 2024, n. 11731

.......

Fatto


1. Con sentenza 4 novembre 2021, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato il reclamo di omissis Srl avverso la sentenza di primo grado, di nullità del licenziamento, siccome discriminatorio, intimato l'11 luglio 2019 al lavoratore indicato in epigrafe (suo dipendente dal 2009, con mansioni di operaio, affetto dal luglio 2010 da una doppia neoplasia linfoproliferativa cronica sulla cute del padiglione auricolare destro), per superamento del periodo di comporto (previsto dall'art. 21 CCNL Porti in un periodo di 15 mesi nell'arco di trenta) in quanto assente per malattia dal 20 marzo 2017 al 7 luglio 2019 per 458 giorni. Accertata detta nullità, il primo giudice ha condannato la società datrice alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo.

2. Come il Tribunale, la Corte territoriale ha ritenuto la discriminazione indiretta subita dal lavoratore in condizione di handicap dipendente dalla documentata patologia oncologica cronica dal 2010, in ragione dell'insufficienza, a norma dell'art. 2, secondo comma, lett. b) della Direttiva 2000/78/CE, nell'individuazione - in funzione del conseguimento della finalità legittima del contemperamento degli interessi contrapposti del lavoratore e del datore di lavoro alla base dell'istituto del comporto - nell'art. 21 CCNL cit. dello strumento appropriato e necessario di tutela della condizione di rischio del lavoratore svantaggiato, per la previsione di un arco temporale unico e indifferenziato anche per i periodi di malattia imputabili alla sua disabilità; né potendo tale situazione essere bilanciata da un ulteriore periodo di aspettativa (non retribuita), indistintamente applicabile a lavoratori normodotati e disabili.

3. Essa ne ha inoltre condiviso l'accertamento di gravità e cronicità della patologia oncologica del lavoratore, tale da comprometterne la capacità lavorativa (in misura del 70% e dal 2015 del 75%) e comportante - per le notevoli assenza dovute alla malattia, agli interventi e alle cure chemioterapiche - il progressivo abbassamento di livello (dal IV al VI) delle mansioni svolte: da "addetto al pool operativo" ad "addetto ufficio formazione e training", quindi ad "addetto al gate out" e infine ad "addetto gestione parco auto aziendale".

4. Infine, la Corte d'appello ha escluso la carenza dell'elemento soggettivo della società datrice, per la rilevanza oggettiva della discriminazione, attesa la sua piena consapevolezza del fattore di handicap del lavoratore e del rischio di trattamenti discriminatori nel computo indifferenziato di tutte le assenze per malattia ai fini del comporto, non avendo essa verificato la loro riconducibilità o meno alla patologia oncologica, pur essendone onerata, in considerazione del regime probatorio attenuato, in favore del soggetto portatore del rischio, vigente in materia.

5. Con atto notificato il 3 gennaio 2022, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria finale, mentre il lavoratore intimato non ha svolto difese.

6. Il P.G. ha comunicato requisitoria nel senso del rigetto del ricorso.
 

Visite: 716
  • salute
  • Sentenza
  • Malattia
  • periodo di comporto
  • Licenziamento

Leggi tutto …

Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Dettagli
Pubblicato: 13 Gennaio 2025

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per
la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

.......

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

Articolo 2

Nozione di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

Visite: 568
  • Discriminazione
  • Direttiva
  • Direttiva 2000/78/CE

Leggi tutto …

Patente a Crediti

Dettagli
Pubblicato: 11 Dicembre 2024

Valutazione attuale: 5 / 5

 

DECRETO 18 settembre 2024, n. 132

Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (24G00151)

Testo in vigore dal:  1-10-2024

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
.....

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 
Visite: 400
  • Patente a crediti

Leggi tutto …

  1. Vessazioni datoriali
  2. Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Sottocategorie

Leggi Regionali

Le normative in vigore a livello della legislazione regionale

Pagina 2 di 24

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Menu Principale

  • Home
  • Leggi e normative
    • Leggi Regionali
  • Chi siamo
  • Notizie
  • Modulistica
  • Documentazione
  • Link utili
  • Cerca
  • Invio_Messaggio
  • Risponde esperto

Ansa - Toscana

  • In quattro contro uno a colpi di lame e machete, arrestati a Firenze
    Tentato omicidio di un connazionale per uno sgarro nel settembre 2025
  • Truffe agli anziani, arrestati 2 falsi carabinieri a Siena
    Messi in carcere due da Napoli, aspettano la convalida del giudice
  • La pallavolo è un testo teatrale con Andrea Zorzi sul palcoscenico
    Nella scia di Mila e Shiro insieme a Beatrice Visibelli. Prima nazionale a Firenze