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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146
(GU Serie Generale n.301 del 20-12-2021)
Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 13 Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e puo' essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1: 1.1. le parole «e per indirizzare» sono sostituite dalle seguenti: «e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale,»;
1.2. le parole: «negli attuali» sono sostituite dalla seguente: «nei»;
1.3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.»;
2) al comma 2: 2.1. le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»;
2.2. dopo le parole «dal Ministero dell'interno,» sono inserite le seguenti: «dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,»;
2.3. le parole: «dall'IPSEMA e dall'ISPESL», sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro»;
2.4. dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4.»;
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Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni.
L’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione.
L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008,
apportando all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche.
Si ritiene pertanto opportuno fornire di seguito alcune indicazioni condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 9686 dell’8 novembre 2021 e che, evidentemente, potranno essere oggetto di integrazione o modifica a seguito della conversione in legge del citato
decreto.
Finalità del provvedimento e competenza
Il nuovo comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”, per il tramite del proprio personale ispettivo. Lo stesso potere spetta “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro” (comma 8).
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DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139) (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021)
Scarica il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 in pdf
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Leggi Regionali
Le normative in vigore a livello della legislazione regionale