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6 aprile 2021
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19
negli ambienti di lavoro
Premessa
Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.
Il presente Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del dPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
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Indicazioni ad interim sulle misure
di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2
in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19
Versione del 13 marzo 2021
Tratto dal "Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021"
1. Misure di prevenzione e controllo non farmacologiche
1.1. La circolazione delle varianti richiede una modifica delle misure di prevenzione e protezione non farmacologiche
(distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani) in ambito comunitario e assistenziale?
No, non è indicato modificare le misure di prevenzione e protezione basate sul distanziamento fisico, sull’uso delle mascherine e sull’igiene delle mani; al contrario, si ritiene necessaria una applicazione estremamente attenta e rigorosa di queste misure.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, WHO) continua a monitorare la comparsa e la circolazione delle varianti SARS-CoV-2 che destano preoccupazione al fine di determinare se sia necessario modificare le raccomandazioni relative alle misure non farmacologiche attualmente in vigore 6 . Sulla base delle evidenze fornite da numerosi Stati membri, non è stato registrato un cambiamento
nelle modalità di trasmissione delle infezioni sostenute da varianti virali, mentre è stata dimostrata una loro maggiore diffusibilità.
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Trattamento di dati: FAQ
relativi alla vaccinazione
anti Covid-19 nel contesto lavorativo
GPDP: Garante per la Protezione dei Dati Personali
Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?
NO
Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).
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Sottocategorie
Leggi Regionali
Le normative in vigore a livello della legislazione regionale