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ALLEGATO I ( D.Lgs 81/08 )
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
-Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
-Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
-Mancata formazione ed addestramento;
-Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
-Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
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Ministero del Lavoro, Interpello n. 6/2019 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Nei lavori in quota priorità alle misure di protezione collettiva
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
INTERPELLO N. 6/2019 dell'1/10/2019
Istanza: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - risposta a interpello "Chiarimenti in merito l'obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008". Seduta della Commissione del 15 luglio 2019
Destinatario: Federcoordinatori - Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”. Seduta della Commissione del 15 luglio 2019.
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: "Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?".
Il richiedente afferma che "Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre".
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Cassazione Penale, Sez. 7, 16 aprile 2019, n. 16467
In questa sentenza la Suprema Corte ha ribadito che "il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini".
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Le normative in vigore a livello della legislazione regionale