- Dettagli
Cassazione Penale, Sez. 4, 27 novembre 2020, n. 33415
Caduta mortale da una scala in costruzione: responsabilità del CSE per mancata alta vigilanza.
In questa sentenza la Suprema Corte ha ribadito che "in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 del d.lgs. n. 494 del 1996 (ed oggi dall'art. 92 del d.lgs. n. 81 del 2008), ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo, previsto prima dall'art. 5, comma 1, lett. b, e ora dall'art. 92, lett. f), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate".
- Visite: 974
- Dettagli
TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII;
- Visite: 846
- Dettagli
Elenco Medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008
In base al D.M. 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n. 146 del 26 giugno 2009), l'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute, al quale i sanitari, che svolgono l'attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione compilata in maniera leggibile, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall'articolo 38 del sopra richiamato decreto legislativo. Gli stessi sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni, comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività.
- Visite: 1388
Sottocategorie
Leggi Regionali
Le normative in vigore a livello della legislazione regionale