MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro
TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII; -
Napo: alleggerisci il carico!
Disturbi muscoloscheletrici (DMS) | Movimentazione manuale dei carichi| Rotazione delle mansioni | Ergonomia
I disturbi muscolo-scheletrici (DMS) di origine lavorativa sono la malattia professionale più diffusa in Europa, malgrado gli ingenti sforzi per prevenirli; tra di loro i più comuni sono il mal di schiena e le patologie muscolo scheletriche degli arti superiori. Tre dei quattro più comuni rischi di DMS sono: “i movimenti ripetuti di mano o braccio”; “posizioni sedute prolungate” e “sollevamento o movimentazione di pazienti o di carichi pesanti”.
Ansa - Toscana
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