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Cassazione Penale, Sez. 4, 15 maggio 2019, n. 20833 - Uso improprio e non sicuro delle macchine spezzonatrici.
Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 03/04/2019
Fatto
1. La Corte d'appello di Milano, in data 21 settembre 2018, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 18 dicembre 2017, con la quale F.S. era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 590 cod.pen., con violazione dell'art. 71, comma 4 lettera a), D.Lgs, n. "81/2008", contestato allo F.S. in riferimento a un infortunio sul lavoro occorso in data 26 ottobre 2011 presso lo stabilimento della Brady Italia S.r.l., società di cui lo F.S. era direttore generale e consigliere, con funzioni di rappresentanza avanti l'A.G..
L'infortunio si verificava ai danni di PL.G., dipendente della suddetta impresa, nella quale lo F.S. rivestiva la qualità di datore di lavoro. Il PL.G. era impegnato, al momento del sinistro, nella lavorazione di alcuni tubicini in plastica di colore rosso mediante alcune macchine spezzonatrici: i tubicini in plastica, una volta lavorati e tagliati dalla singola macchina con un'apposita lama, venivano raccolti in una scatola ove si posizionavano dopo essere transitati da uno scivolo della macchina stessa; durante l'operazione, il PL.G., per raccogliere un tubicino dalla scatola, infilava una mano nello scivolo e la spingeva fino al punto ove era posizionata la lama, così da subire l'amputazione della falange distale del terzo dito della mano destra: lesioni giudicate guaribili in 91 giorni.
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PRASSI INCAUTE E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI
Sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, sent. del 3 aprile 2019, n. 20833)
Tratto: Rivista Ambiente e Lavoro (di Teresa Breschi)
Scopo del presente articolo è ricordare che anche in capo ai lavoratori sussistono obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il rapporto di dipendenza, infatti, prevede che il lavoratore svolga una prestazione che non si sostanzia solo in un dover rispettare le decisioni organizzative e
funzionali, ma anche in un’osservanza scrupolosa delle norme poste a tutela dell’incolumità fisica di tutti i dipendenti dell’azienda, anche mediante l’utilizzo degli strumenti e delle misure preventive messe a disposizione dall’azienda.
In particolare, l’art. 20 D.Lgs. 81/2008 stabilisce che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Nello specifico, i lavoratori, tra gli altri obblighi, devono: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
Sulla base di quanto sopra definito, si può affermare che anche il lavoratore è garante della sicurezza in azienda. Il suo comportamento, unitamente all’impegno a rispettare le modalità di esercizio di lavoro,
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Cassazione Penale, Sez. 4, 04 febbraio 2019, n. 5441
Infortunio con un impianto di miscelazione di granuli di gomma: omesso fissaggio della tramoggia e responsabilità del Consiglio d'Amministrazione.
In questa sentenza la Suprema Corte si è così espressa: "La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere progettata e costruita in modo che, nelle condizioni di funzionamento previste (eventualmente tenendo conto delle condizioni climatiche), la sua stabilità sia tale da consentire l'utilizzazione senza rischio di rovesciamento, di caduta o di spostamento intempestivo. Se la forma stessa della macchina o la sua installazione non garantiscono sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni per l'uso appositi mezzi di fissaggio".
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