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Cassazione Penale, Sez. Fer., 24 settembre 2019, n. 39072
Caduta dal tetto di un capannone: attività estranea alle prestazioni del contratto di appalto. Responsabilità del datore di lavoro.
Il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso ad un suo dipendente nel prestare collaborazione a personale di altra impresa in relazione a lavori in rapporto di interferenza, svolti sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere, anche se al di fuori delle previsioni del contratto di appalto da lui stipulato, ed in difetto di una sua preventiva conoscenza in ordine a tale collaborazione, quando lo svolgimento di tali lavori era previsto o prevedibile in conseguenza delle opere effettuate dalla sua ditta, l'evento costituisce la concretizzazione di un rischio obiettivamente rilevabile in relazione all'esecuzione degli stessi, e non sono state adottate misure effettive per evitarne la concretizzazione.
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ALLEGATO I ( D.Lgs 81/08 )
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
-Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
-Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
-Mancata formazione ed addestramento;
-Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
-Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
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Ministero del Lavoro, Interpello n. 6/2019 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Nei lavori in quota priorità alle misure di protezione collettiva
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
INTERPELLO N. 6/2019 dell'1/10/2019
Istanza: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - risposta a interpello "Chiarimenti in merito l'obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008". Seduta della Commissione del 15 luglio 2019
Destinatario: Federcoordinatori - Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”. Seduta della Commissione del 15 luglio 2019.
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: "Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?".
Il richiedente afferma che "Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre".
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Le normative in vigore a livello della legislazione regionale