Appalto

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  • Appalto: obbligo di verifica dell'impresa affidataria

    Cassazione Penale, Sez. 3, 01 marzo 2017, n. 10014 - Obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidatariasin dalla fase di progettazione dell’opera: responsabilità di un committente

     

    Le misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che implicano a norma dell’art. 15 d.lgs. 81/2008 la valutazione preventiva e l’eliminazione dei rischi in relazione ai lavori da eseguire, pongono a carico del committente, sin dalla fase di progettazione dell’opera e delle conseguenti scelte tecniche, specifiche cautele prescritte dall’art. 90, comma 9 del medesimo decreto, fra cui la verifica nell’ipotesi di cantieri temporanei dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria, la quale implica l’iscrizione di quest’ultima alla Camera di Commercio e l’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Da ciò discende che non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, sia perché trattasi di adempimenti preliminari alla successiva fase della stipula, sia perché la norma in esame non contempla tale figura contrattuale - come si desume dal tenore letterale dello stesso art.90 che parla di "affidamento dei lavori" e che nella lettera c) del comma 9, contemplante a sua volta gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), esclude espressamente la necessità del ricorso all’appalto - ben potendo la commissione esaurirsi in una mera prestazione d’opera, quale è certamente il sopralluogo sul tetto ai fini della verifica dei lavori necessari, alla quale devono comunque presiedere le cautele previste.


  • Responsabilità del committente

     

     

    Responsabilità del committente per la mancata preliminare verifica della idoneità e delle capacità tecniche dell’appaltatore.

    Cassazione Penale, Sez. 4, 14 maggio 2021, n. 18949

    In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito «la responsabilità del committente, quale titolare ex lege di una autonoma posizione di garanzia, idonea a fondare la responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (sez.4, 9.2.2016, Russo e altro, Rv.266963; 10.1.2018, Bozzi, Rv.272221) poiché l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (sez.4, 22.9.2020, Olivieri Gianfranco, Rv.280049)».

  • Responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio del lavoratore

     

    Cassazione Penale, Sez. Fer., 24 settembre 2019, n. 39072

    Caduta dal tetto di un capannone: attività estranea alle prestazioni del contratto di appalto. Responsabilità del datore di lavoro.

    Il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso ad un suo dipendente nel prestare collaborazione a personale di altra impresa in relazione a lavori in rapporto di interferenza, svolti sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere, anche se al di fuori delle previsioni del contratto di appalto da lui stipulato, ed in difetto di una sua preventiva conoscenza in ordine a tale collaborazione, quando lo svolgimento di tali lavori era previsto o prevedibile in conseguenza delle opere effettuate dalla sua ditta, l'evento costituisce la concretizzazione di un rischio obiettivamente rilevabile in relazione all'esecuzione degli stessi, e non sono state adottate misure effettive per evitarne la concretizzazione.