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Cassazione Penale, Sez. 4, 04 febbraio 2019, n. 5441
Infortunio con un impianto di miscelazione di granuli di gomma: omesso fissaggio della tramoggia e responsabilità del Consiglio d'Amministrazione.
In questa sentenza la Suprema Corte si è così espressa: "La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere progettata e costruita in modo che, nelle condizioni di funzionamento previste (eventualmente tenendo conto delle condizioni climatiche), la sua stabilità sia tale da consentire l'utilizzazione senza rischio di rovesciamento, di caduta o di spostamento intempestivo. Se la forma stessa della macchina o la sua installazione non garantiscono sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni per l'uso appositi mezzi di fissaggio".
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CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Allegato 1 - D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
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INL |
LETTERA CIRCOLARE DEL 12 OTTOBRE 2017 |
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Agli |
Ispettorati Interregionali e Territoriali del Lavoro |
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Al |
Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro |
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e p.c. alla |
DG dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali |
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Alla |
Provincia Autonoma di Trento |
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Alla |
Provincia Autonoma di Bolzano |
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All' |
Assessorato del Lavoro Regione Sicilia |
Prot. n. 3/2017
Oggetto: Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Come è noto, nell'ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.
Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un'unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del D.Lgs. 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.
Tale situazione determina comportamenti diversificati nei vari uffici e pertanto appare necessario fornire indicazioni univoche al fine di assicurare l'uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori.
In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell'obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008:
a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
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Leggi Regionali
Le normative in vigore a livello della legislazione regionale