SORVEGLIANZA SANITARIA

SORVEGLIANZA SANITARIA

  • Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori

    INL
    ispettorato nazionale del lavoro

     

    LETTERA CIRCOLARE DEL 12 OTTOBRE 2017

    Agli

     Ispettorati Interregionali e Territoriali del Lavoro

    Al

    Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro
    SEDE

    e p.c. alla

    DG dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
    SEDE

    Alla

    Provincia Autonoma di Trento
    SEDE

    Alla

    Provincia Autonoma di Bolzano
    SEDE

    All'

    Assessorato del Lavoro Regione Sicilia
    SEDE


    Prot. n. 3/2017

    Oggetto: Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

    Come è noto, nell'ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.
    Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un'unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del D.Lgs. 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.
    Tale situazione determina comportamenti diversificati nei vari uffici e pertanto appare necessario fornire indicazioni univoche al fine di assicurare l'uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori.
    In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell'obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008:
    a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);

  • Settore Agricolo: formazione e sorveglianza sanitaria

     Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013
    Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

    Il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali

    di concerto con
    Il Ministro della Salute
    e
    Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

    VISTO l’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008, il quale dispone che in considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, si emanino disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal decreto medesimo, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale;

    CONSIDERATO lavviso comune stipulato in data 16 settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale;

    DECRETA

  • Sorveglianza sanitaria

    Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività.