Cassazione Penale, Sez. 4, 04 febbraio 2019, n. 5441

Infortunio con un impianto di miscelazione di granuli di gomma: omesso fissaggio della tramoggia e responsabilità del Consiglio d'Amministrazione.

In questa sentenza la Suprema Corte si è così espressa: "La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere progettata e costruita in modo che, nelle condizioni di funzionamento previste (eventualmente tenendo conto delle condizioni climatiche), la sua stabilità sia tale da consentire l'utilizzazione senza rischio di rovesciamento, di caduta o di spostamento intempestivo. Se la forma stessa della macchina o la sua installazione non garantiscono sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni per l'uso appositi mezzi di fissaggio".


Nel caso di specie "se - in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa di riferimento - la tramoggia fosse stata assicurata all'impianto, l'infortunio non si sarebbe verificato".

La Corte di Cassazione ha poi affermato: "A nulla rileva la circostanza che il macchinario incriminato fosse in realtà provvisto di marchio CE e che il manuale d'uso dello stesso nulla dicesse in ordine alla necessità di fissaggio dello stesso.
In primo luogo va ricordato che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, é tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità.
In secondo luogo, sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, va ribadito che l'essere la macchina in questione dotata di un manuale d'uso non é sufficiente a soddisfare gli obblighi di diligenza e di cautela gravanti, a tutela della incolumità fisica dei lavoratori dipendenti, sul datore di lavoro, al quale spetta di dare - o far dare - specifiche informazioni ai dipendenti sulle modalità di svolgimento delle operazioni lavorative.
Perciò, in presenza delle richiamate disposizioni antinfortunistiche tese a prevenire il rischio derivante da macchinari o attrezzature non stabili, incombeva comunque ai soggetti portatori degli obblighi di garanzia farsi carico dell'adozione di misure atte a prevenire tale rischio, a nulla rilevando l'affidamento sulla marchiatura CE o su quanto non espressamente indicato nel manuale d'uso".