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CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Allegato 1 - D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
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INL |
LETTERA CIRCOLARE DEL 12 OTTOBRE 2017 |
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Agli |
Ispettorati Interregionali e Territoriali del Lavoro |
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Al |
Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro |
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e p.c. alla |
DG dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali |
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Alla |
Provincia Autonoma di Trento |
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Alla |
Provincia Autonoma di Bolzano |
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All' |
Assessorato del Lavoro Regione Sicilia |
Prot. n. 3/2017
Oggetto: Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Come è noto, nell'ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.
Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un'unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del D.Lgs. 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.
Tale situazione determina comportamenti diversificati nei vari uffici e pertanto appare necessario fornire indicazioni univoche al fine di assicurare l'uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori.
In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell'obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008:
a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
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Uno strumento per i RLS: la relazione sanitaria annuale
di Oriana Rossi*
La relazione sanitaria annuale, prevista dall’art. 25 comma 1 lettera i del D.Lgs 81/08 è un obbligo del Medico Competente ( “.... i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce informazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori) e, quando ben scritta, rappresenta un fondamentale strumento per conoscere lo stato di salute dei lavoratori da parte di tutti i soggetti aziendali ed in particolare dei RLS .
Il documento infatti è un rapporto il più chiaro ed esauriente possibile dei risultati sanitari espressi in maniera anonima e collettiva relativi all’anno di riferimento. In particolare il medico competente deve saper descrivere brevemente il profilo di rischio delle varie mansioni/postazioni/lavorazioni specifiche della ditta con la relativa analisi dei rischi e, per quanto possibile, dei livelli di esposizione desunti dalla valutazione di rischio. Accanto al profilo di rischio deve essere indicato il relativo protocollo sanitario adottato dal medico competente tenendo conto dei diversi effetti sulla salute da monitorare.
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Leggi Regionali
Le normative in vigore a livello della legislazione regionale