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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 7 luglio 2016; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e, in particolare, l'art. 32,
il quale detta disposizioni relative alla individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP); Vista la nota n. 29700033137P del 24 maggio 2016, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, ha trasmesso l'Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione,
ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che e' stato diramato alle Regioni il successivo 27 maggio 2016; Considerato che, per l'esame del documento in parola e' stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 giugno 2016, nel corso della quale sono state condivisi alcuni perfezionamenti del testo riferiti,
tra l'altro, alla sostituzione del nuovo Allegato IV, concernente le «Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi», specificamente:
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Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalita' di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori. (16A05823)
(GU Serie Generale n.184 del 8-8-2016)
IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» e, in particolare, gli articoli 40, 41 e 58;
- Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 7, comma 1, che prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative funzioni all'INAIL sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;
- Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2012, n. 173;
- Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 6 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2013, n. 212;
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Interpello n. 5/2014 - Risposta al quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 25, comma l, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 .
Commissione per gli interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008. N. 81) INTERPELLO N. 5/2014
Roma, 27/03/2014
Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare l’interpellante chiede di sapere come debba intendersi il termine “collabora”.
Al riguardo va premesso che l’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il medico competente collabori “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso […]”.
Inoltre la lettera m, del citato articolo, prevede che il medico competente partecipi “alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
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Le normative in vigore a livello della legislazione regionale