RSPP
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Chi è il «responsabile del servizio di prevenzione e protezione» - RSPP?
Chi è il «responsabile del servizio di prevenzione e protezione» - RSPP?
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
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Organizzazione aziendale e responsabilità del RSPP e del datore di lavoro
Cassazione Penale: mancanza di corretta organizzazione aziendale e responsabilità del RSPP e del datore di lavoro
Cassazione Penale, Sez. 3, 30 agosto 2019, n. 36687
Trapano a colonna privo di protezioni. L'eventuale responsabilità del RSPP non fa venir meno la concorrente responsabilità del datore di lavoro se manca una corretta organizzazione aziendale.
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha precisato che "se il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. 4, n. 11708 del 21/12/2018, David, Rv. 275279), l'eventuale responsabilità dello stesso RSPP non fa venir meno la concorrente responsabilità del datore di lavoro delegato alla sicurezza neppure quando dall'inadempimento consegua un infortunio (cfr. Sez. 4, n. 40718 del 26/04/2017, Raimondo, Rv. 270765; Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison e aa., Rv. 254094), sicché certo non lo esonera dall'obbligo, che su di lui specificamente grava a norma dell'art. 71, d.lgs. 81 del 2008, di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza".
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Responsabilità del RSPP - in fase esecutiva
Schiacciamento mortale con un tubo di 600 chili. Non si può pretendere dal RSPP un intervento in fase esecutiva che è estraneo alle proprie competenze consultive/intellettive
Cassazione Penale, Sez. 4, 09 dicembre 2019, n. 49761
In materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro (Sez. 4, n. 40718 del 26/04/2017, Raimondo, Rv. 27076501). In altri termini, il RSPP risponde dell'evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.
Nel caso, invece, la motivazione della sentenza impugnata sembra confondere il piano intellettivo/valutativo (proprio del RSPP) da quello decisionale/operativo (proprio di altri garanti, principalmente il datore di lavoro). Si parla di evento determinato da scelte esecutive sbagliate, ma tali scelte non spettano al RSPP, il quale non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni. -
Sentenza. Ruolo e responsabilita' di un RSPP
Cassazione Penale: Infortunio con macchinario, ruolo e responsabilità di un RSPP
Cassazione Penale, Sez. 4, 7 settembre 2017, n. 40718- Infortunio con la macchina tritacarne. Ruolo e responsabilità di un RSPP
La Corte di Cassazione, in questa sentenza, ha osservato che "la violazione dei doveri di prevenzione e di informazione facenti carico al RSPP è riconducibile ad una ambigua (e quindi carente) dizione riguardante le misure prevenzionali da adottare in relazione alla valutazione del rischio specifico della macchina in questione, che in definitiva non imponeva al datore di lavoro, come avrebbe dovuto ai sensi del d.P.R. 547/55, di ridurre il diametro dell'apertura di carico del tritacarne mediante l'applicazione di un dispositivo di protezione, atto ad impedire l'accesso delle mani del lavoratore negli organi in movimento del macchinario. Il tenore generico della prescrizione contenuta nel DVR predisposto dal G.R. non ha assolto all'obbligo di individuare in maniera specifica e puntuale le misure di prevenzione e protezione da adottare nel caso concreto. E' evidente che tale intervento avrebbe dovuto essere espressamente enunciato, sicché appare condivisibile il rilievo del giudicante che addebita al prevenuto di non avere indicato nel DVR la «necessità di adempimento [dell'intervento in disamina] in termini di cogenza, urgenza, indifferibilità data l'incombenza del rischio oggetto di valutazione e prevenzione», rendendosi corresponsabile con il datore di lavoro della violazione della normativa prevenzionistica che imponeva di rendere conforme la macchina ai requisiti di sicurezza. Del resto, l'inadempimento in questione ha concretizzato proprio quel rischio che la misura prevenzionistica omessa avrebbe dovuto prevenire".
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Servizio Prevenzione Protezione
La gerarchia nell'organigramma del servizio prevenzione protezione in una azienda ben strutturata secondo il D.Lgs 81/08 che caratteristiche dovrebbe avere?
Il RLS/RLST come si colloca in questo diagramma?
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) aziendale è organizzato con un Responsabile (RSPP) e vari Addetti (ASPP) in funzione delle dimensioni dell’azienda e/o delle diverse localizzazioni.
Altre figure che possono essere considerate componenti del SPP sono gli addetti all’emergenza antincendio e primo soccorso, in quanto figure designate che svolgono un ruolo con responsabilità in attività di protezione dai rischi.
Il numero di componenti, la loro individuazione e la scelta è competenza del datore di lavoro.
Il RLS/RLST non è un componente del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ma, designato dai lavoratori, si confronta con il SPP in merito alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Il RLS/RLST non ha responsabilità specifiche ma deve essere consultato sempre dal Datore di lavoro e dal SPP
È comunque evidente che il RLS/RLST ha un ruolo fondamentale nel sistema di prevenzione aziendale. È una figura obbligatoria e la mancata consultazione è sanzionata penalmente.
Il RLS/RLS rappresenta il portavoce di lavoratori, non è un figura che deve predisporre o realizzare misure di prevenzione (compiti di SPP e dei diversi ruoli aziendali – dirigenti/preposti), non ha compiti di sorveglianza o controllo (compiti dei preposti) e l’unica sua responsabilità è nei confronti dei lavoratori che lo hanno eletto o designato.
Il D.Lgs.81/08 non prevede ipotesi sanzionatorie anche per componenti del SPP, in quanto distingue in modo chiaro chi ha il compito di supportare il datore di lavoro nella VDR e nella individuazione delle misure di prevenzione, da chi deve attuare gli interventi (datore di lavoro stesso, dirigenti, preposti).
In caso di infortunio o malattia professionale i componenti del SPP potrebbero essere ritenuti corresponsabili qualora, nello svolgimento della loro attività, abbiano agito con negligenza, imprudenza o imperizia.
In pratica, considerando che la responsabilità primaria è comunque del datore di lavoro e/o della gerarchia aziendale, potrebbe essere contestato il concorso di colpa qualora il comportamento dei componenti del SPP possa aver indotto nell’errore il datore di lavoro o i dirigenti nell’adozione di misure di prevenzione (errata VDR, sottostima di rischi, misure di prevenzione proposte non adeguate, ecc.).
Il D.Lgs. 81/08 non prevede ipotesi sanzionatorie per il RLS/RLST e il suo ruolo è incompatibile con quello di RSPP proprio per i motivi sopraesposti.
In caso di infortuni gravi o mortali qualche sentenza sembrava aver coinvolto anche gli RLS. In realtà si è poi verificato che questi RLS sono stati coinvolti solamente quando all’interno dell’azienda avevano anche compiti operativi specifici come preposti o dirigenti.