RSPP

RSPP

  • Chi è il «responsabile del servizio di prevenzione e protezione» - RSPP?

    Chi è il «responsabile del servizio di prevenzione e protezione» - RSPP?

    persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

  • Organizzazione aziendale e responsabilità del RSPP e del datore di lavoro

     

    Cassazione Penale: mancanza di corretta organizzazione aziendale e responsabilità del RSPP e del datore di lavoro

    Cassazione Penale, Sez. 3, 30 agosto 2019, n. 36687

    Trapano a colonna privo di protezioni. L'eventuale responsabilità del RSPP non fa venir meno la concorrente responsabilità del datore di lavoro se manca una corretta organizzazione aziendale.

     

    In questa sentenza la Corte di Cassazione ha precisato che "se il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. 4, n. 11708 del 21/12/2018, David, Rv. 275279), l'eventuale responsabilità dello stesso RSPP non fa venir meno la concorrente responsabilità del datore di lavoro delegato alla sicurezza neppure quando dall'inadempimento consegua un infortunio (cfr. Sez. 4, n. 40718 del 26/04/2017, Raimondo, Rv. 270765; Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison e aa., Rv. 254094), sicché certo non lo esonera dall'obbligo, che su di lui specificamente grava a norma dell'art. 71, d.lgs. 81 del 2008, di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza".

  • Responsabilità del RSPP - in fase esecutiva

    Schiacciamento mortale con un tubo di 600 chili. Non si può pretendere dal RSPP un intervento in fase esecutiva che è estraneo alle proprie competenze consultive/intellettive

    Cassazione Penale, Sez. 4, 09 dicembre 2019, n. 49761
    CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    In materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro (Sez. 4, n. 40718 del 26/04/2017, Raimondo, Rv. 27076501). In altri termini, il RSPP risponde dell'evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.
    Nel caso, invece, la motivazione della sentenza impugnata sembra confondere il piano intellettivo/valutativo (proprio del RSPP) da quello decisionale/operativo (proprio di altri garanti, principalmente il datore di lavoro). Si parla di evento determinato da scelte esecutive sbagliate, ma tali scelte non spettano al RSPP, il quale non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni.

  • Sentenza. Ruolo e responsabilita' di un RSPP

    Cassazione Penale: Infortunio con macchinario, ruolo e responsabilità di un RSPP

    Cassazione Penale, Sez. 4, 7 settembre 2017, n. 40718- Infortunio con la macchina tritacarne. Ruolo e responsabilità di un RSPP

    La Corte di Cassazione, in questa sentenza, ha osservato che "la violazione dei doveri di prevenzione e di informazione facenti carico al RSPP è riconducibile ad una ambigua (e quindi carente) dizione riguardante le misure prevenzionali da adottare in relazione alla valutazione del rischio specifico della macchina in questione, che in definitiva non imponeva al datore di lavoro, come avrebbe dovuto ai sensi del d.P.R. 547/55, di ridurre il diametro dell'apertura di carico del tritacarne mediante l'applicazione di un dispositivo di protezione, atto ad impedire l'accesso delle mani del lavoratore negli organi in movimento del macchinario. Il tenore generico della prescrizione contenuta nel DVR predisposto dal G.R. non ha assolto all'obbligo di individuare in maniera specifica e puntuale le misure di prevenzione e protezione da adottare nel caso concreto. E' evidente che tale intervento avrebbe dovuto essere espressamente enunciato, sicché appare condivisibile il rilievo del giudicante che addebita al prevenuto di non avere indicato nel DVR la «necessità di adempimento [dell'intervento in disamina] in termini di cogenza, urgenza, indifferibilità data l'incombenza del rischio oggetto di valutazione e prevenzione», rendendosi corresponsabile con il datore di lavoro della violazione della normativa prevenzionistica che imponeva di rendere conforme la macchina ai requisiti di sicurezza. Del resto, l'inadempimento in questione ha concretizzato proprio quel rischio che la misura prevenzionistica omessa avrebbe dovuto prevenire".