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Patente a crediti nei cantieri temporanei

Dettagli
Pubblicato: 01 Ottobre 2024
 

Circolare n. 4 del 23 settembre 2024
Patente a crediti – prime indicazioni su “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” ex art. 27 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha, tra l’altro, modificato l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 introducendo la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. La relativa disciplina è oggi contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda a questo Ispettorato la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 8642 del 20 settembre 2024, si forniscono le prime indicazioni.

Rilascio della patente

1. Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

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  • Patente a crediti

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Semplificazione dei controlli

Dettagli
Pubblicato: 25 Agosto 2024

 

Semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Il D.Lgs. 12 luglio 2024 n. 103

Art. 5.
Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche
1. Per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i Ministeri competenti e le regioni pubblicano sui propri siti istituzionali, anche a seguito dell’attività di dialogo e confronto di cui all’articolo 7, apposite linee guida o FAQ, anche tenendo conto della complessità della disciplina di riferimento.
2. Il controllo si fonda sul principio della fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.
3. Ferma restando l’immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell’Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell’Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio, le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio.

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  • D.Lgs. 12 luglio 2024 n. 103

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DIRETTIVA (UE) 2022/431

Dettagli
Pubblicato: 28 Dicembre 2023

DIRETTIVA (UE) 2022/431 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

 

.....

(1) La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro
i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di
lavoro. Tale direttiva, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare
l’applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello coerente di protezione contro i rischi
derivanti dall’esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni. Tali prescrizioni minime mirano a
proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di definire disposizioni più rigorose.

(2) Stabilendo prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori in tutta l’Unione, la direttiva 2004/37/CE migliora la
chiarezza e contribuisce a creare condizioni di concorrenza più eque per gli operatori economici dei settori che
utilizzano sostanze che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, dimostrando in tal modo l’importanza
dell’azione dell’Unione in questo settore.

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  • rischio chimico
  • cancerogeni o mutageni
  • mutagenicità
  • tossicità
  • cancerogenicità
  1. Interpretazione corretta art. 47 - RLS
  2. Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

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Leggi Regionali

Le normative in vigore a livello della legislazione regionale

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