cadute dall'alto
cadute dall'alto
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INL - CIRCOLARE N. 3/2021
Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni.
L’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione.
L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008,
apportando all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche.
Si ritiene pertanto opportuno fornire di seguito alcune indicazioni condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 9686 dell’8 novembre 2021 e che, evidentemente, potranno essere oggetto di integrazione o modifica a seguito della conversione in legge del citato
decreto.Finalità del provvedimento e competenza
Il nuovo comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”, per il tramite del proprio personale ispettivo. Lo stesso potere spetta “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro” (comma 8). -
Mancata adozione di protezioni: responsabilità del datore di lavoro
Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2025, n. 23403
Un malore del lavoratore non rileva nella ricostruzione del nesso tra condotta inosservante del datore di lavoro (mancata adozione di protezioni atte ad impedire la caduta dall'alto) ed evento
Sentenza
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a V. il (Omissis) udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Domenico Cacciatore, del foro di Vibo Valentia, nell'interesse delle parti civili, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto;
Fatto
1. Con sentenza del 5 luglio 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 17 gennaio 2023, con cui A.A. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., e quindi condannato alla pena di anni 2 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.