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L’USO SCORRETTO PUÒ ESSERE RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE ?
Fonte: Inail
PREMESSA - La valutazione del rischio dell’interazione uomo-macchina, specie in presenza di macchine autonome e semiautonome, è resa complessa dalla variabilità delle configurazioni possibili e dei comportamenti umani.
Alla luce di questo, il saper predire l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile è un obiettivo complesso anche perché contempla un ambito di possibilità molto ampio.
Gli esempi di “uso scorretto ragionevolmente prevedibile” suggeriti dalla normativa tecnica sono indubbiamente comportamenti possibili durante l’uso della macchina ma non chiaramente contestualizzabili a tipiche configurazioni di interazione. Questo lavoro ha messo a fuoco gli stati cognitivi a cui sono ascrivibili comportamenti involontari, usi scorretti o ragionevolmente prevedibili, nella convinzione che una progettazione vincente in termini di sicurezza deve tendere a finalizzare un’interazione che attivi stati cognitivi scientificamente associabili alla performance dell’operatore.
Tale conoscenza offre al progettista la possibilità di gestire il rischio di uso scorretto ragionevolmente prevedibile con un nuovo approccio.
LA TRASFORMAZIONE DIGITALE E IL CAMBIAMENTO NELL’INTERAZIONE UOMO-MACCHINA
La trasformazione digitale ha introdotto numerose macchine tecnologicamente avanzate nel sistema produttivo, molte delle quali, oggi, interagiscono con l’operatore, non lo sostituiscono.
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RELAZIONE ANNUALE 2023
Infortuni e casi mortali per modalità di accadimento – 2019-2023
Presentata il 14 ottobre 2024 la Relazione annuale INAIL, nel 2023 in calo gli infortuni e i casi mortali denunciati mentre registrano un aumento del 19,5% le malattie professionali.
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In Italia, vige un sistema assicurativo obbligatorio contro i rischi di infortunio o di malattia riconducibili al lavoro, a cui sono vincolate le aziende pubbliche e private. E’ gestito dall’Inail che, per conto dello Stato, eroga determinate prestazioni economiche e non, ai lavoratori che si dovessero ammalare o subire un incidente sul lavoro. I principali riferimenti legislativi che regolano il suo funzionamento sono: il Testo Unico n. 1124/65 e i Decreti legislativi n. 38/2000 e n. 81/2008.
L’Inca Cgil, nella sua attività di tutela individuale, assiste i lavoratori e le lavoratrici per agevolare l’accesso e il riconoscimento delle prestazioni, nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, avvalendosi di una rete legale e medico-legale di qualità, del rapporto con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nei luoghi di lavoro.
Infortunio sul lavoro
La legge definisce l'infortunio sul lavoro indennizzabile dall'INAIL l'evento che avviene “per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione per più di tre giorni” .
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Sentenza
Cassazione (sez. Lavoro/23850 del 5 settembre 2024) sulla figura del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.
I giudici hanno dichiarato illegittima la sanzione disciplinare inflitta da un’azienda a un dipendente per le sue dichiarazioni ai media in materia di incidenti sul lavoro.
La sentenza, oltre a ribadire la centralità dell’articolo 39 della Costituzione, sulla libertà di organizzazione sindacale, afferma che l’attività del RLS debba essere equiparata a quella di un rappresentante sindacale.
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Sentenza - Cassazione Penale, Sez. 4, 11 luglio 2024, n. 27518
Caduta dall'alto: non ha alcun rilievo la natura giuridica del rapporto di lavoro tra l'appaltatrice e il lavoratore. Responsabilità del titolare dell'impresa appaltatrice
Confermata la condanna all’imputato, in qualità di legale rappresentante della impresa appaltatrice e di datore di lavoro del lavoratore deceduto, colpevole del reato di omicidio colposo con violazione della disciplina prevenzionistica in materia di infortuni sul lavoro.
Fatto
1. La Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale di Ragusa la quale aveva riconosciuto A.A.in qualità di legale rappresentante della impresa appaltatrice G E D Costruzioni di A.A. Sas e di datore di lavoro del lavoratore infortunato, colpevole del reato di omicidio colposo di B.B. con violazione della disciplina prevenzionistica in materia di infortuni sul lavoro e lo aveva condannato alla pena di giustizia (anni tre di reclusione) con esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
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