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Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata
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REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE
Delibera, N. 1068 - del 18/10/2021
Oggetto:
Approvazione degli “Indirizzi relativi alla realizzazione dei percorsi formativi regolamentati propedeutici al conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento ai sensi del DM 94 del 07.08.2020”.
Visto il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale ha approvato disposizioni in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in attuazione dell’articolo 73-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Ritenuto di fornire, con il presente atto, indicazioni in merito all’attuazione del decreto n. 94 di cui sopra, con particolare riferimento all’erogazione da parte delle agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR n.1407 del 27.12.2016 e ss.mm.ii. e della DGR n. 894 del 7.8.2017 e ss.mm.ii. della formazione propedeutica al conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento ai sensi del DM 94 del 07.08.2020;
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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159
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Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
(25A07009) (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025)
Alcuni punti del decreto:
Articolo 5
Interventi in materia di prevenzione e di formazione
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti di cui al comma 1, lettere l) ed m) , partecipano alla Commissione senza diritto di voto.»;
b) all’articolo 11:
1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4 -bis . A decorrere dall’anno 2026, l’INAIL,nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l’equilibrio del bilancio dell’ente, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un importo non inferiore a 35.000.000 di euro, integrativo delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a) , della legge 17 maggio 1999, n. 144, destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera c) , nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e oreutica realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2022, nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, l’INAIL versa all’entrata del bilancio dello Stato un importo annuale, non inferiore a 35.000.000 euro, per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.»;
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DOMANDA DI CONCESSIONE DELL’ASSEGNO F.I.M.I.
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Fondo Indennizzi Malattie ed Infortuni
per il miglioramento della sicurezza sul lavoro
degli operai agricoli, forestali privati, florovivaisti e semenzieri dell'area di Firenze, Prato e Pistoia
Il Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) e il Contratto Territoriale (CTL) degli Operai agricoli e florovivaisti prevede nel caso di:
Malattia
oltre al modulo debitamente compilato e soprattutto firmato e timbrato dall'azienda, occorre allegare la documentazione seguente:
- agli operai a tempo indeterminato:
busta paga del mese/mesi di malattia e prospetto di liquidazione del trattamento di malattia INPS anticipato in busta paga (da richiedere a chi fa le buste paghe). - agli operai a tempo determinato/avventizio:
busta paga del mese precedente la malattia, la distinta del pagamento della malattia da parte dell'INPS con periodo e importo.- Visite: 284
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