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Responsabilità Penale del RLS?
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Osservazioni e dibattito sulla sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 25 settembre 2023, n. 38914
tratto da: Rivista Ambiente e Lavoro 2023
Come era prevedibile la sentenza della Cassazione penale n. 38914 del 25 settembre 2023 ha determinato l’avvio di un esteso dibattito che vede coinvolti in prima istanza proprio le figure che svolgono le attività di RLS e RLST.
Con questa nuova breve nota non propongo chiarimenti o interpretazioni ma tento di fare un primo punto sullo stato del dibattito.
Dopo le prime prese di posizione fortemente preoccupate per il contenuto della sentenza, per le implicazioni e le conseguenze che questo pronunciamento può determinare nel mondo degli RLS, un articolo di Rolando Dubini, avvocato esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha evidenziato il doppio ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che in questa azienda è anche componente del consiglio di amministrazione.
Effettivamente nella sentenza di primo grado nei confronti di questo RLS si parlava espressamente della sussistenza della posizione di garanzia e, quindi, di “cooperazione colposa” con il datore di lavoro dell’azienda, in quanto rivestiva il ruolo di RLS ma anche quello di membro del consiglio di amministrazione dell’azienda.
Nella sentenza della Corte di Cassazione questo aspetto non appare mentre si parla espressamente di omissione da parte del RLS nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08.
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Interpretazione corretta art. 47 - RLS
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Oggetto: in merito “all’interpretazione corretta art. 47 dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008”.
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Seduta della Commissione del 22 giugno 2023.
in particolare:
1. Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?
2. Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre,
con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera i) definisce il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e alla successiva lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;
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Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
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Oggetto: Ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 29 maggio 2023.
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
La Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito:
“all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(...) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare
pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”.
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 37, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
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