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Seminario Formativo
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DANNO DIFFERENZIALE, MALATTIA PROFESSIONALE
INFORTUNI SUL LAVORO
SEMINARIO FORMATIVO - RLS/RLST/RSU/RSA
ORE 15:30-18; MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE
SALONE DI VITTORIO, CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA CGIL
Borgo dei Greci 3, FIRENZE
INTRODUCE
Giancarla Casini - Segreteria Cgil Firenze
MODERA
Laura Scalia - Resp. Dip. Salute e sicurezza Cgil Firenze
INTERVENGONO
Emilio Fabbri - Direttore Inca Cgil Firenze
Silvio Berlingieri - Resp. UVL Firenze
A SEGUIRE DIBATTITO
CONCLUDE
Sebastiano Calleri - Resp. Salute e Sicurezza Cgil Nazionale
Scarica Volantino in pdf
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Patente a crediti nei cantieri temporanei
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Circolare n. 4 del 23 settembre 2024
Patente a crediti – prime indicazioni su “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” ex art. 27 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro
Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha, tra l’altro, modificato l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 introducendo la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. La relativa disciplina è oggi contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda a questo Ispettorato la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 8642 del 20 settembre 2024, si forniscono le prime indicazioni.
Rilascio della patente
1. Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
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Sanzioni disciplinari – Diritto di critica sindacale
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Sentenza
Cassazione (sez. Lavoro/23850 del 5 settembre 2024) sulla figura del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.
I giudici hanno dichiarato illegittima la sanzione disciplinare inflitta da un’azienda a un dipendente per le sue dichiarazioni ai media in materia di incidenti sul lavoro.
La sentenza, oltre a ribadire la centralità dell’articolo 39 della Costituzione, sulla libertà di organizzazione sindacale, afferma che l’attività del RLS debba essere equiparata a quella di un rappresentante sindacale.
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