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Vessazioni datoriali
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Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro sentenza del 7 giugno 2024, n. 15957
«ambiente lavorativo stressogeno è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie», ancorché apparentemente lecite e/o solo episodiche.
La lavoratrice ricorre al giudice per ottenere il risarcimento per il danno subito a causa delle vessazioni ricevute dal datore di lavoro.
La Corte d'Appello rigetta la sua richiesta, adducendo che la ricorrente era già sanzionata in due occasioni per le medesime motivazioni e le difficoltà relazionali erano imputabili ad un degrado dei rapporti professionali imputabile anche a lei.
La Cassazione ribalta quanto stabilito dalla Corte d'Appello rilevando che l'ambiente lavorativo stressogeno” è configurabile come fatto ingiusto ....
Fatto
1. La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da L.G. avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, che aveva respinto il suo ricorso, volto ad ottenere il risarcimento del danno per le vessazioni datoriali subite.
2. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul mobbing e sullo straining, la Corte territoriale ha considerato generiche le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine alla persecutorietà della condotta di colleghi e superiori, ed insussistente la relativa prova.
3. Il giudice di appello ha rilevato che dalla sentenza n. 132/2008 del Tribunale di Forlì (solo così richiamata) era emerso il mancato assolvimento, da parte del Ministero, dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di ragioni che legittimassero il trasferimento per incompatibilità ambientale della lavoratrice, poi annullato.
4. A fronte delle risultanze della prova testimoniale espletata in quel giudizio ha affermato che le difficoltà relazionali erano imputabili anche alla L.G..
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Denunce di infortuni sul lavoro 2019-2023
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RELAZIONE ANNUALE 2023
Infortuni e casi mortali per modalità di accadimento – 2019-2023
Presentata il 14 ottobre 2024 la Relazione annuale INAIL, nel 2023 in calo gli infortuni e i casi mortali denunciati mentre registrano un aumento del 19,5% le malattie professionali.
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Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
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Interpello n. 5/2024 del 24 ottobre 2024
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale territoriale del Centro
ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla: «Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)»,
in particolare viene chiesto di chiarire “(....)se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 47 del D. Lgs. 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate come una unica entità. Nello specifico il parere richiesto riguarda il numero di RLS che devono essere eletti/designati: 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) ovvero 3 RLS (aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori)”.
Viene, altresì, chiesto di chiarire “(...) se, in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) debba essere un lavoratore appartenente alla RSU e se invece è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima”.
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