SOSTANZE PERICOLOSE - Valori Limite e Valori di Riferimento

Tratto da www.inail.it

 

INTRODUZIONE
Nella valutazione dell’esposizione a sostanze pericolose il risultato della misurazione viene confrontato con valori di concentrazione differenti nel nome, significato, sistema di derivazione (es. valori limite di esposizione professionale, valori di riferimento, DNEL/DMEL, Figura 1).
 

In questa sede si riportano, in modo descrittivo e non esaustivo, le definizioni di tali valori e le metodologie appropriate di uso tenendo conto della declinazione per gli agenti chimici di cui al Capo I o II del Titolo IX del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro, TUSSL).

VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE:
VLEP
Il VLEP è “il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento” (TUSSL, Titolo IX, art. 222 Comma d): 8 ore o 15 minuti (breve termine). Può essere specificato un possibile assorbimento cutaneo o effetti di sensibilizzazione (notazione “cute”, “sensibilizzazione cutanea”, “sensibilizzazione respiratoria”). I VLEP, od Occupational Exposure Limit Values (OELVs), sono adottati dall’Ue e definiti nella Direttiva agenti chimici (CAD) e nella Direttiva agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (CMRD).
Per gli agenti chimici del Capo I del Titolo IX del TUSSL, un primo elenco di VLEP è riportato nell’Allegato XXXVIII, mentre per i cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (categoria 1A o 1B, agenti CMR) del Capo II del Titolo IX, l’elenco è riportato nell’Allegato XLIIII. Per le sostanze tossiche per la riproduzione, inoltre, il TUSSL prevede la possibilità che nella colonna “Annotazioni” dell’Allegato XLIII venga riportata l’indicazione “sostanza con soglia” o “sostanza priva di soglia”.
Si tratta delle sostanze per le quali è stata individuata una concentrazione di esposizione inalatoria al di sotto della quale non si osservano effetti sulla salute del lavoratore (“sostanze con soglia”, approccio “health-based”), oppure delle sostanze per le quali non è possibile individuare un livello di non effetto (“sostanze prive di soglia”, approccio “risk-based”). A oggi, tuttavia, la colonna “Osservazioni” dell’Allegato XLIII non riporta queste indicazioni.

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