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Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)


1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

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Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis. (14G00174)

(GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83)

 

Art. 13

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia  di  salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoroProcedura  di   infrazione n. 2010/4227.

1. Al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 28,  comma  3-bis,  sono  aggiunti,  in  fine,  i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare  immediata  evidenza,  attraverso idonea documentazione, dell'adempimento  degli  obblighi  di  cui  al comma 2, lettere b), c), d), e) e f),  e  al  comma  3,  e  immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza.  A tale documentazione  accede,  su  richiesta,  il  rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza»;
    b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti periodi: «Anche in  caso  di  rielaborazione  della  valutazione  dei rischi, il datore di lavoro deve comunque  dare  immediata  evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure  di prevenzione  e  immediata   comunicazione   al   rappresentante   dei lavoratori  per  la  sicurezza.  A  tale  documentazione  accede,  su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

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MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 81/08

Pubblicata sulla GU Serie Generale n. 261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83. Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014

La procedura d'infrazione n. 2010/4227 era stata aperta contro l'Italia per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CEE. Con l'art. 13 della legge n. 161/2014 sono state apportate modifiche al D.Lgs. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi in caso di rielaborazione del documento o di avvio di nuova impresa.

Sottocategorie

Le normative in vigore a livello della legislazione regionale