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Condanna Medico Competente
La Sentenza della Cassazione Penale n. 1856/13 del 2012 del15/01/2013, udienza del 11/12/2012, PresidenteMANNINO SAVERIO FELICE RelatoreRAMACCI LUCA
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza dell'1.12.2011, ha condannato Francesca FAVILLI alla pena dell'ammenda, riconoscendola responsabile della contravvenzione di cui all'art. 25, comma 1, lett. a) in relazione all'art. 58, comma 1, lett. e) del d.lgs. 81/2008 come modificato dall'art. 41 del d.lgs. 106/09 perché, in qualità di «medico competente» presso l'azienda Toscopelli s.r.I., non collaborava con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione.
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Collabora. Cosa si debba intendere?
Interpello n. 5/2014 - Risposta al quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 25, comma l, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 .
Commissione per gli interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008. N. 81) INTERPELLO N. 5/2014
Roma, 27/03/2014
Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli OdontoiatriOggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare l’interpellante chiede di sapere come debba intendersi il termine “collabora”.
Al riguardo va premesso che l’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il medico competente collabori “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso […]”.
Inoltre la lettera m, del citato articolo, prevede che il medico competente partecipi “alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.