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IL Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza

 Articoli 47 - "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" e 48 - "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale"

 

  • In tutte le aziende o unità produttive, è eletto o nominato il rappresentante per la sicurezza (RLS);

  • esiste un numero minimo di RLS ( 1 sino a 200 dipendenti, 3 da 201 a 1.000 e 6 oltre i 1.000 dipendenti);

  • fino a 15 dipendenti, il RLS può essere individuato su base territoriale o di comparto produttivo, nelle aziende con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto dai lavoratori;

  • il RLS può essere nominato a livello territoriale (RLST) o di comparto produttivo e a livello di “Sito” (es. porti, centri siderurgici, cantieri, …);

  • il RLS deve essere formato (minimo 32 ore iniziali, di cui 12 ore di rischi specifici presenti in azienda) e disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico;

  • il RLS è strumento di consultazione e partecipazione. Consente la consultazione dei lavoratori. La sua stessa elezione vuole promuovere e sostenere un clima partecipativo.

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Commissione per gli Interpelli

Interpello N.16/2016

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

risposta al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.
La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’ articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce che in tutte le aziende, o unità produttive, sia “eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO


Nella odierna seduta del 7 luglio 2016; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e, in particolare, l'art. 32,
il quale detta disposizioni relative alla individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP); Vista la nota n. 29700033137P del 24 maggio 2016, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, ha trasmesso l'Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione,
ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che e' stato diramato alle Regioni il successivo 27 maggio 2016; Considerato che, per l'esame del documento in parola e' stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 giugno 2016, nel corso della quale sono state condivisi alcuni perfezionamenti del testo riferiti,
tra l'altro, alla sostituzione del nuovo Allegato IV, concernente le «Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi», specificamente:

Sottocategorie

Le normative in vigore a livello della legislazione regionale