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DM 02/09/2021 GSA

“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio, ai sensi dell’art.46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D.Lgs.81/2008” (cosiddetto “Decreto GSA”)

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

 

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Sentenza - Corte di Giustizia UE

Grande sezione, 22 dicembre 2022, n. 392 - C - 392/21 -
Art.9, Dir. 90/270: obbligo del datore di lavoro di fornire gli occhiali ai lavoratori videoterminalisti

 

1 - La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle
prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU 1990, L 156, pag. 14).

2 - Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra TJ e l'Inspectoratul General pentru Imigrări (Ispettorato generale per l'immigrazione,
Romania; in prosieguo: l'«Ispettorato generale») in merito al rigetto, da parte di quest'ultimo, della domanda di rimborso delle spese connesse all'acquisto di occhiali, presentata da TJ.

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Sentenza

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 settembre 2022, n. 36785
Infortunio con una "taglierina media" durante il taglio di tubi in ceramica. Macchinario non sicuro e mancato aggiornamento del DVR

1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, per avere valutato in regime di prevalenza le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ha confermato la penale responsabilità di F.M. in ordine al reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., in relazione all'art. 583, comma 1, nn. 1 e 2, cod. pen.
2. In particolare, l'imputato è accusato di avere, nella qualità di amministratore delegato della ISOTALCO s.r.l., quindi datore di lavoro di V.R., cagionato alla stessa, per colpa generica e per violazione della normativa in materia di infortuni sul lavoro, lesioni personali gravi, segnatamente una profonda ferita da taglio alla terza falange (falange distale) del dito indice della mano sinistra, con conseguenti lesioni del tendine estensore e di un ramo nervoso del dito, tali da determinare incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un tempo superiore a sei mesi ed un indebolimento permanente della funzione prensile della mano sinistra. Accadeva che, dopo aver effettuato il taglio di uno spezzone di tubo, la lavoratrice, reagendo al movimento anomalo in avanti del tubo, poneva la mano sinistra a contatto con il disco a taglio, così procurandosi le anzidette lesioni (in Villar Perosa, il 28/10/2014).

Sottocategorie

Le normative in vigore a livello della legislazione regionale