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Art. 20 (Obblighi dei lavoratori)

“D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo I (Principi comuni)”

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b)1  osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c)1  utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
d)1  utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e)1  segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

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Sentenza

Mancata formazione e omessa vigilanza sul corretto uso del telaio di sicurezza anti-ribaltamento.

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 agosto 2023, n. 35278

 

L’imputato, nella qualità di datore di lavoro, è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 589 c.p. per avere cagionato la morte del lavoratore per colpa, consistita in negligenza e imperizia, e per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolar modo per non aver informato adeguatamente e sufficientemente la vittima sui rischi riferiti alle sue mansioni e ai possibili danni, nonché alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda, altresì non vigilando in ordine all’uso e all’osservanza dei dispositivi di protezione e sulle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ed in specie sul corretto uso del telaio di sicurezza anti-ribaltamento del quale era dotato il trattore oggetto dell’infortunio, non essendo risultato conforme alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della normativa comunitaria, in particolar modo perché carente di cinture di sicurezza ancorate alla parte fissa del trattore.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato.

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Oggetto: in merito “all’interpretazione corretta art. 47 dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008”.

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Seduta della Commissione del 22 giugno 2023.

in particolare:
1. Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?

2. Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre,
con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera i) definisce il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e alla successiva lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;

Sottocategorie

Le normative in vigore a livello della legislazione regionale