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Tessera di identificazione
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Tessera di identificazione dei lavoratori
e loro utilizzo per la salute e la sicurezza sul lavoro
Il documento di riflessione elaborato dall'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro esamina in che modo la tessera di identificazione dei lavoratori può incidere a migliorare la Salute e Sicurezza sul Lavoro in Edilizia.
Il settore delle costruzioni è considerato un settore ad alto rischio, in cui le catene di subappalto non sono infrequenti e il distacco dei lavoratori è una pratica diffusa. I sistemi di tessere di identificazione dei lavoratori possono facilitare un monitoraggio più efficace dei luoghi e dei rapporti di lavoro, oltre a contribuire all’individuazione delle frodi sociali.
Questa relazione, redatta in lingua Inglese, contiene approfondimenti basati su una revisione della letteratura e interviste sull’uso delle tessere d’identificazione dei lavoratori nel settore delle costruzioni, oltre che sul loro potenziale nel migliorare, anche solo indirettamente, la salute e la sicurezza sul lavoro, oltre che le ispezioni sul lavoro.
Le sfide legate alla loro attuazione e diffusione includono la diversità dei quadri normativi nazionali, la protezione dei dati e i costi per le PMI.
Tratto da: OSHA
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Protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare
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Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori
dal calore e dalla radiazione solare
Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.
25/69/CR6bis/C7 del 19 giugno 2025
- Introduzione
- Contesto normativo
- Ambito di applicazione
- Fattori favorenti il rischio da calore e radiazione solare
- Effetti sulla salute
- Sorveglianza sanitaria
- Analisi preliminare alla valutazione del rischio
- Strumenti di ausilio alla valutazione del rischio
- Indici per la valutazione del rischio
- Raccomandazioni per prevenire gli effetti del calore e della radiazione solare
- Indicazioni specifiche per il comparto agricoltura
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI
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USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Articolo 74 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”,
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.
2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
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